1 LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1975, n. 5 Norme per l'incentivazione dell'afflusso turistico in Calabria attraverso trasporti aerei. (BUR n. 5 del 27 gennaio 1975) (Legge abrogata dall’art. 25, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22) (N.B. Non si riportano gli allegati alla presente legge.) Art. 1 1. La Regione Calabria è autorizzata per il quinquennio 1973-1977 a concedere contributi, nei limiti della spesa di cui all'art. 14, per i servizi di trasporti aerei turistici e per quelli a terra connessi, limitatamente per questi ultimi, ai transfert dagli scali aeroportuali alla destinazione ricettiva e viceversa. Art. 2 1. L'ammontare dei contributi è determinato sulla base delle tabelle A,B,C,D,E F,G,H allegate alla presente legge, tenuto conto: 1) del numero dei voli che verranno effettuati; 2) del numero dei turisti che saranno trasportati; 3) della durata del soggiorno del turista; 4) della stagione in cui i voli verranno effettuati; 5) delle categorie per cui i voli saranno effettuati con riferimento al turismo sociale (emigrati calabresi, appartenenti al turismo giovanile e scolastico, lavoratori in genere); 6) della distanza tra gli scali aerei in esercizio in Calabria e gli impianti ricettivi e para- ricettivi che dovranno ospitare i turisti per cui il trasporto verrà organizzato. 2. Il contributo per i voli charter previsto dalle tabelle allegate è soggetto a variazioni in proporzione a quelle eventualmente apportate alle tariffe IATA per i voli IT, successivamente alla entrata in vigore della presente legge. 3. Alla determinazione delle variazioni previste dal precedente comma provvede direttamente l'amministrazione regionale all'atto della convenzione Art. 3 1 Legge da abrogare in sede di riordino. Infatti la L.R. 7 marzo 1995, n. 6: Norme per l’incentivazione del flusso turistico attraverso i trasporti aerei, ferroviari, su gomma e via mare., ha adottato nuove e più esaustive disposizioni.1. Beneficiari dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge sono le organizzazioni viaggi italiane o straniere autorizzate all'esercizio della loro attività e con le quali la Regione avrà stipulato apposita convenzione a norma dell'art. 8. Art. 4 1. Sul costo per il transfert con autopullmann dall'aeroporto all'impianto ricettivo dei turisti trasportati con i voli charter, la Regione riconoscerà un contributo in percentuale sulle tariffe correnti alla data della effettuazione del transfert medesimo e nella seguente misura: a) per percorso da uno a 25 Km contributo del 20%; b) per percorso dai 25 ai 50 Km contributo del 40%; c) per percorso oltre i 50 Km contributo dell'80%. 2. La misura del contributo di cui al precedente comma sarà maggiorata del 20% se il transfert sarà attinente a gruppi di turisti appartenenti al turismo sociale (emigrati calabresi, appartenenti al turismo giovanile e scolastico, lavoratori in genere). Art. 5 1. Il contributo ai viaggi I.T. (Inclusive Tour) è fissato nella misura seguente: a) per i viaggi dall'estero nel periodo 1 gennaio 15 giugno e 1 settembre 31 dicembre un contributo pari al 20% sul costo del biglietto aereo, tenendo conto delle tariffe IATA; b) per i viaggi da località del territorio nazionale nel periodo 1 gennaio15 giugno e 15 settembre-31 dicembre un contributo pari al 15% sul costo del biglietto aereo tenendo conto delle tariffe IATA; c) per i viaggi dall'estero nel periodo 15 giugno-15 settembre un contributo pari al 10% tenendo conto delle tariffe IATA; d) per i viaggi da località del territorio nazionale nel periodo 15 giugno15 settembre un contributo pari al 5% sul costo del biglietto tenendo conto delle tariffe IATA. Art. 6 1. Gli impegni dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge saranno assunti dalla Regione mediante apposite convenzioni tra la Regione stessa e le organizzazioni viaggi. 2. Le convenzioni di cui al comma precedente sono predisposte dall'assessorato al turismo, approvate dalla Giunta regionale, e stipulate dal Presidente del la Giunta o dall'Assessore al turismo da lui delegato.Art. 7 1. Le convenzioni di cui all'art. precedente saranno condizionate alla dichiarazione dell'organizzazione viaggi di aver contratto il soggiorno, relativo ai turisti che saranno trasportati, con esercizi alberghieri che avranno concesso lo sconto minimo del 10% sulle tariffe in annuario fissate dai comitati provinciali prezzi (Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria) per le convenzioni attinenti al periodo 1 gennaio-15 giugno e 15 settembre-31 dicembre e del 5% per le convenzioni attinenti al periodo 15 giugno-15 settembre. Art. 8 1. La scelta dei beneficiari da ammettere ai contributi di cui alla presente legge è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di un piano organico di proposte predisposto dall'assessorato al turismo. 2. La preferenza sarà data alle convenzioni che assicureranno migliori condizioni per il turismo sociale, maggior numero di voli charter o viaggi I.T. e più lungo soggiorno dei turisti che sa ranno trasportati. Art. 9 1. Le convenzioni di cui all'art.6 avranno la validità di mesi tre se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T. da 1 a 3; di mesi sei se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T. da 4 a 6; di mesi dodici se contempleranno numero di voli charter o viaggi I.T. oltre 6. 2. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma le convenzioni dovranno ritenersi decadute a tutti gli effetti. Art. 10 1. I contributi incentivanti di cui alla presente legge saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dall'effettuazione dei voli o dei viaggi oggetto della convenzione, previa presentazione da parte dell'organizzazione-viaggi della seguente documentazione: a) dichiarazione dell'aeroporto civile terminal dei voli o viaggi; b) tipo di aereo impegnato e numero dei passeggeri trasportati; c) elenco dei passeggeri vistato dalle competenti autorità aeroportuali ed integrato dalla dichiarazione degli alberghi ove gli stessi hanno preso alloggio per il periodo di soggiorno previsto dalla convenzione; d) copia della fattura quietanza, del vettore che ha effettuato il transfert aeroporto-impianto ricettivo e viceversa; e) dichiarazione, delle amministrazioni degli impianti ricettivi in cui i turisti sono stati ospitati di ave re concesso lo sconto di cui all'art. 7 della presente legge; f) documentazione da cui risulti l'effettuazione della pubblicità ai voli charter per il numero globale oggetto di ogni singola convenzione e per una spesa che dovrà risultare non inferiore al contributo che per sostegno pubblicitario è previsto dalle tabelle allegate alla presente legge; g) dichiarazione del Consolato competente per territorio se trattasi di emigrati; del datore di lavoro e delle organizzazioni sindacali (commissioni interne o delegati di fabbrica e di azienda) se trattasi di lavoratori dipendenti; del capo dell'istituto scolastico se trattasi di giovani studenti. Art. 11 1. Il contributo charter sarà ridotto dell'1% sulle somme fissate dalle tabelle allegate per ogni unità in meno trasportata e sarà annullato se il numero delle unità risulterà inferiore nella misura del 40% di quelle oggetto del le convenzioni di cui all'art. 6. 2. Rimane invece costante il contributo a sostegno della pubblicità, sempre che la stessa risulterà effettuata e documentata con le modalità di cui all'art 10. Art. 12 1. Tenuto conto di quanto all'art. 2 del la presente legge, la somma pari al 75% degli stanziamenti sarà riservata a contributi per voli charter e viaggi I.T. nei periodi 15 gennaio-15giugno e 15 settembre-31 dicembre; la rimanente somma, pari al 25%, ai voli charter ed ai viaggi I.T. del periodo 15 giugno-15 settembre. Art. 13 1. Ferme restando le percentuali previste dall'art. 12 circa la destinazione delle somme secondo i periodi di effettuazione dei voli charter o viaggi I.T. il 45% dello stanziamento globale sarà riservato per contributi attinenti ai voli charter per il turismo sociale, il 35% per contributi attinenti ai voli charter per il turismo in genere,il 20% per contributi attinenti viaggi I.T.. Art. 14 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa: a) per l'anno 1974 di lire 300 milioni; b) per l'anno 1975 di lire 500 milioni c) per l'anno 1976 di lire 500 milioni d) per l'anno 1977 di lire 500 milioni 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1974 è istituito il Tit. I - Sez. II, Rubr. III - il capitolo 102 con la denominazione "contributi per l'incentivazione dell'afflussoturistico in Calabria mediante trasporti aerei" e con lo stanziamento di lire 300 milioni dal Cap. 401 "fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio medesimo, che presenta necessaria disponibilità. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede per lo anno 1974 e per la somma di lire 300 milioni a carico del cap. 102 di cui al precedente comma. 4. A norma della legge 27 febbraio 1955, n. 64 le disponibilità di bilancio destinate alla copertura degli oneri derivati dalla presente legge, ove non sia perfezionata al termine dell'esercizio, potranno essere utilizzate alla copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo, e in tale caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio 1974, la competenza della spesa verrà posta a carico dello esercizio 1975. 5. Al finanziamento degli interventi regionali previsti dalla presente legge, per gli anni dal 1975 al 1977 si provvederà con appositi provvedimenti legislativi. 6. Le somme stanziate in bilancio che in tutto o in parte rimanessero inutilizza te nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi, osservato il disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. Art. 15 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.