LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34 Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria. (BUR n. 105 del 17 dicembre 2001, supplemento straordinario n. 1) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 26 giugno 2003, n. 8, 11 agosto 2004, n. 18, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 26 febbraio 2010, n. 8 e 11 agosto 2010, n. 22) TITOLO I Principi generali Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991 n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi. Art. 2 (Destinatari degli interventi) 1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti al corsi di studio dell’Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi 1 valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di Musica. 2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991. 3. Le Istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università. Art. 3 (Tipologia degli interventi) 1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici: a) borse di studio; 1 Comma così modificato dall’art. 32, comma 5, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8 e dall’art. 12, comma 5, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18. L’art. 30, comma 3, della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 ha ulteriormente modificato il presente comma aggiungendo le seguenti parole: “… e l’Istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria” e successivamente modificato dall’art. 40 comma 2 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. b) alloggi; c) ristorazione; d) trasporti; e) informazione e orientamento al lavoro; f) prestiti d'onore; g) servizi culturali, librari ed editoriali; h) viaggi di studio e di ricerca; i) interscambi culturali con Università italiane e straniere; l) assistenza sanitaria e medicina preventiva; m) interventi a favore di studenti portatori di handicap; n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all’art. 24. TITOLO II Aziende regionali per il diritto allo studio universitario Art. 4 (abrogato) Art. 5 (abrogato) Art. 6 (abrogato) Art. 7 (abrogato) Art. 8 (abrogato) Art. 9 (abrogato) Art. 10 (abrogato) Art. 11 (abrogato) Art. 12 (abrogato) 2 Art. 13 (abrogato) 2 Articoli abrogati dall’art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. 3 Art. 14 (Vigilanza e controllo) 1. La Giunta regionale può esercitare, previa diffida che prevede un termine di almeno trenta giorni, funzioni sostitutive, adottando i relativi provvedimenti, qualora siano ritardati adempimenti previsti dalla legge nella specifica convenzione. Art. 15 (abrogato) 4 Art. 16 (abrogato) Art. 17 (Borse di studio) 1. Sono attribuite, annualmente, borse di studio nella misura e per l'importo determinato nel piano triennale di cui all'art. 24, in favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito fissati in base ai criteri stabiliti dal D.P.C.M. del 9.4.2001 di cui all'art. 4 della legge n. 390/91. 2. I beneficiari delle borse di studio sono individuati dal Consiglio di Amministrazione 5 dell’Università con procedure concorsuali le cui modalità sono determinate con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno. 3. Le borse di studio sono riferite ad un solo corso di laurea, non e ammesso il cumulo con altre borse di studio tranne che con quelle previste alla lettera d) dell’art. 7, comma 1 della legge 390/91. Per particolari situazioni di merito, a coloro i quali sono in regola con il superamento degli esami previsti, per i vari anni, nel piano di studio del corso di laurea, è possibile consentire il cumulo delle 6 borse di studio con il godimento dei servizi alloggiativi. 4. Gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo previsto. Si intende per studente fuori sede colui risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante non meno di 50 chilometri 7 dalla stessa . 5. Gli studenti appartenenti alla categoria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono all'assegnazione di un numero di borse di studio riservato, determinato nel bando annuale; i benefici possono consistere, anche nella assegnazione di un accompagnatore o di un assistente per gli studi o nella fornitura di strumenti specialistici o di quanto comunque utile per consentire il superamento delle particolari situazioni di difficoltà, in tal caso l'importo della borsa di studio può essere maggiorato. 3 Articolo così modificato dall’art. 40 comma 3 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. 4 Articoli abrogati dall’art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15. 5 L’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 6 Comma così modificato dall’art. 20, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 7 L’art. 31, comma 1 della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8, sostituisce le parole «non meno di 30 chilometri dalla stessa» con le parole «non meno di 50 chilometri dalla stessa». 6. Ogni Agenzia può disporre forme di investimento a favore di studenti pendolari che non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza, assegnando contributi al fine di concorrere alla spesa per l'uso di mezzi di trasporto pubblico. Art 18 (Fasce di reddito) 1. Nel piano annuale degli interventi vengono determinate le fasce di reddito con riferimento agli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui all'art. 24. 2. Per gli studenti che rientrano tra quelli indicati nella legge n.104 del 5 febbraio 1992 il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi, e per gli strumenti e le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di handicap. 8 3. Ai sensi del disposto dell'art. 22 della legge n. 390/91 Università provvede a verificare la veridicità e le dichiarazioni sul reddito presentate dagli studenti. 4. Coloro i quali hanno dichiarato il falso vengono esclusi da ogni beneficio per tutto il corso degli studi e incorrono nelle sanzioni previste all’art. 23 della legge 390/91. Art. 19 (Servizio alloggiativo) 1. L’Università provvede a garantire il servizio alloggiativo agli studenti fuori sede di cui al comma 4 dell’art. 17 della presente legge in strutture proprie a carattere di residenziale o convittuale. In 9 mancanza l’Università è autorizzata a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongono di strutture ricettive o alberghiere. 2. L'accesso al servizio è determinato con procedure di selezione sulla base di criteri di reddito e di 10 merito stabiliti nel piano annuale dell'Università , che ne fissa altresì il numero massimo, dei posti gratuiti messi a concorso, con apposito bando emanato entro il 30 giugno di ogni anno. 3. Il bando prevede, inoltre, un numero di posti gratuiti, in misura non inferiore al 5 per cento del totale, riservati ai soggetti di cui alla legge n. 104 del 1992. 4. In ogni caso presso le strutture destinate al servizio alloggiativo sono resi disponibili spazi per servizi comunitari e collettivi. 5. Con apposito regolamento vengono stabilite le modalità di utilizzo delle strutture per il servizio alloggiativo. 11 6. Nel caso di accertata indisponibilità, da parte dell’Università , di servizi alloggiativi e, comunque, anche per gli studenti che non possiedono i requisiti per potervi accedere gratuitamente, 8 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 9 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 10 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 11 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” l'Agenzia predispone un servizio di informazioni e di supporto fornendo contratti tipo concordati con soggetti privati proprietario di immobili offerti in locazione. Art. 20 (Servizio di ristorazione) 1. Il servizio di ristorazione è attuato dall'Agenzia o direttamente, nelle proprie strutture, o in mancanza di queste, mediante convenzioni con enti pubblici e privati, garantendo idonee forme di controllo anche da parte degli utenti sulla finalità del servizio stesso. 2. La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’art. 18 comma 1 della presente legge. Può fruire del servizio il personale docente e non 12 docente ed il personale dipendente dell’Università con recupero del costo da parte dell’Agenzia. Art. 21 (Prestiti d'onore) 13 1. Secondo le modalità previste dall’art. 16 della legge n. 390/91 l’Università definisce con apposito regolamento, la concessione di prestiti d'onore a tasso agevolato con riferimento al merito ed alle condizioni economiche degli studenti richiedenti, determinando con convenzioni da stipulare 14 con istituti di credito, le forme di garanzia a carico dell’Università nel caso di mancato recupero del credito. 2. Nel piano triennale di cui all'art. 24 viene determinato il numero dei prestiti d'onore concedibili e 15 l'ammontare del prestito, nonché la destinazione delle risorse a carico del bilancio dell’Università ad integrazione delle disponibilità che a tale titolo sono concesse alla Regione ai sensi della legge n. 390/91. Art. 22 (Assistenza sanitaria e medicina preventiva) 16 1. L’Università definisce, attraverso convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva in favore degli studenti. 2. Gli studenti fuori sede hanno diritto alla prestazione del servizio sanitario al sensi dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Per gli studenti stranieri si provvede ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera a della legge n. 833/78 e successive modifiche ed integrazioni. 12 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 13 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 14 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 15 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 16 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” Art. 23 (Servizi culturali) 17 1. L’Università con apposito regolamento, può concedere contributi per la frequenza di corsi di studio all'estero, programmati nell'ambito di iniziative di studio e di ricerca delle Università a cui si riconosce particolare rilevanza ed interesse, anche per la Regione. 18 2. L’Università realizza interventi atti a facilitare l'uso delle biblioteche degli atenei e degli enti pubblici anche al di fuori del normale orario di servizio, provvedendo ad instaurare rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni. 19 3. L’Università favorisce, con la promozione di forme di auto-gestione di associazioni di studenti, la diffusione, senza scopo di lucro, di materiale didattico e scientifico, di atti di convegni e di seminari di studio realizzati nelle università della Regione. 20 4. L’Università può promuovere iniziative per la redazione di pubblicazioni periodiche, in base alle disponibilità di bilancio determinate nel piano annuale, che costituiscono strumenti di supporto all'apprendimento degli studenti e che permettono la diffusione e l'approfondimento dello stato della ricerca scientifica. Nel definire le forme e i modi di attuazione dell'intervento, viene data priorità alle iniziative già avviate 21 5. L’Università può procedere direttamente a programmare e realizzare iniziative culturali e sportive anche in convenzione con le università, per favorire l'attuazione degli interventi previsti a favore degli studenti dall'art. 12 lettera d, e, f, della legge n. 390/91. Art. 24 (Programmazione regionale) 1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di Diritto allo Studio Universitario, acquisito il parere dei Comitato Universitario Regionale di cui al D.P.R. n. 25 del 27/01/98 art. 3, formula il piano triennale degli interventi regionali per l'attuazione del diritto allo studio che è approvato dal Consiglio regionale unitamente al bilancio pluriennale cui è riferito e rimane in vigore fino all'approvazione del nuovo piano triennale. 2. Il piano triennale comprende: a) gli obiettivi generali e le priorità a cui fare riferimento nell'attuazione degli interventi; 17 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 18 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 19 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 20 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 21 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” b) i criteri generali per l'assegnazione dei benefici ai destinatari; c) i criteri per la determinazione del merito nonché delle tariffe e delle fasce di reddito; d) l'individuazione delle risorse finanziarie per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi distinguendo le spese di gestione e di investimento; e) gli indirizzi generali, anche per la programmazione degli interventi attuati direttamente dalla Regione e in concorso con le Università. 3. Nella programmazione degli interventi, a ciascuna Agenzia o Università convenzionata è di norma assegnata una quota di risorse calcolata in funzione del numero degli studenti iscritti nell'Università di riferimento, dalla qualità e quantità dei servizi erogati, dalle esigenze dei singoli Atenei, in relazione all'organizzazione della didattica dei vari corsi di laurea. 22 4. L'esecuzione del Piano triennale regionale è affidata alle Agenzie Università che operano con Piani Annuali. 5. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione delle Agenzie ed invia annualmente al 23 Consiglio regionale la relazione del Consiglio dei revisori delle Università , di cui all’art. 9 della 24 presente legge corredata dalle proprie osservazioni sulle attività delle Università. Art. 25 (Azioni regionali) 1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione: a) provvede alla definizione di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del diritto allo studio universitario, sull'offerta formativa a livello universitario, sulle scelte degli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, sul livelli di profitto degli universitari iscritti alle facoltà, ai corsi di laurea e diploma delle università della Regione; b) realizza o sostiene convegni e seminari e altre iniziative utili per l'orientamento al lavoro e per favorire la conoscenza della attività e dei piani di sviluppo delle università e dei centri di ricerca; c) realizza un sistema informativo e statistico sull'utenza universitaria, acquisendo direttamente o avvalendosi della collaborazione delle Università, i dati necessari, e provvedendo alla elaborazione delle informazioni; d) promuove attraverso convenzioni con le Università, altri soggetti pubblici e privati, le istituzioni scolastiche di grado secondario che dispongono di convitti annessi, iniziative che favoriscano e realizzino scambi di studenti tra Università italiane e straniere, nonché per l'inserimento degli studenti delle Università della Regione nei programmi e progetti di mobilità studentesca promossi dalla Unione Europea anche nell'ambito dei progetti di turismo culturale, di ricerca e di sviluppo; 22 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 23 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 24 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” e) promuove interventi di sostegno all'apprendimento con convenzioni con le università per la costituzione presso gli Atenei della Regione di un centro interfacoltà per l'apprendimento delle lingue straniere e un centro interfacoltà per il software didattico e scientifico; f) assicura una maggiore qualificazione degli studi anche post-laurea con l'assegnazione di borse di studio, di borse di studio per posti aggiuntivi di dottorato di ricerca e post-dottorato, di assegni di ricerca, d’intesa o in convenzione con le università della Regione. 25 Art. 26 (Coordinamento tra Regione e Unical «Università della Calabria») 1. Al fine di coordinare gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione con quelli di competenza dell’Università della Calabria – Unical – nel rispetto della legge 12 marzo 1968, n. 442 e dell’art. 26, 2° comma della legge n. 390/91, la Giunta regionale entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge approva una convenzione quadro per l’affidamento all’Università della Calabria della gestione dei servizi per il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 390/91. 2. Tale convenzione definisce i criteri e le modalità a cui deve farsi riferimento per la programmazione e la gestione dei servizi e della rendicontazione dei fondi erogati all’Università con priorità ai servizi rivolti alla generalità degli studenti, prevedendo forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione. 3. Nella convenzione deve essere previsto un sistema di informazioni che favorisca il coordinamento degli interventi. 4. La normativa di cui ai commi precedenti si applica anche nei casi di convenzione con le altre Università della Regione. 26 Art. 27 (Tassa regionale) 1. Gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni Universitarie aventi sede nella Regione e dagli istituti di istruzione superiore indicati all'art. 2 comma 1 della presente legge sono tenuti 27 annualmente al pagamento all’Università territorialmente competente della tassa regionale per il diritto allo studio universitario istituita con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 comma 20. 2. Il gettito della tassa regionale destinato per intero alla concessione di borse di studio ex articolo 28 3, comma 23, della Legge 549/95 deve essere versato direttamente all’Università territorialmente competente e trova riferimento in apposito capitolo del bilancio dell’Università medesima. 25 Articolo prima abrogato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15, successivamente l’art. 18, comma 1 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22 ha, a sua volta, abrogato l’articolo 40, comma 4, della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, nella parte in cui menziona l’articolo 26 della presente legge. 26 Articolo così modificato, nei commi 1, 2 e 5, dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12, commi 1 e 2, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2005 27 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 28 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 29 3. L'ammontare della tassa è determinato per ogni anno nella legge finanziaria regionale collegata alla legge di bilancio della Regione Calabria, in caso di omessa determinazione si intende confermato l'importo fissato per l'anno precedente. 4. L'avvenuto versamento della tassa regionale in unica soluzione deve essere dimostrato all'atto dell'iscrizione ai corsi di studio. 30 5. Le modalità di versamento sono determinate d'intesa tra le Università. 6. Le procedure per la concessione delle borse di studio e per l'individuazione dei beneficiari sono 31 determinati dall’Università nel rispetto degli atti di indirizzo contenute nel piano triennale regionale per il diritto allo studio universitario nonché delle disposizioni di cui alla legge n. 537/95 art 3. 7. Hanno diritto all'esonero del pagamento delle tasse regionali: a) gli studenti assegnatari delle borse di studio concesse in attuazione della presente legge, e quelli inseriti nelle graduatorie ma non beneficiari per carenze di fondi; b) gli studenti portatori di handicap esonerati dal pagamento dell'iscrizione al sensi del D.P.C.M. del 9.4.2001 emanato in attuazione della legge 390/91. Art. 28 (abrogato) 32 Art. 29 (abrogato) 29 N.B. L’ammontare della tassa regionale per l’anno 2010 è determinato un euro 100,00. 30 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 31 Comma così modificato dall’art. 40 comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15 che sostituisce la parola “Ardis” con la parola “Università” 32 Articoli abrogati dall’art. 40, comma 4 della L.R. 13 giugno 2008, n. 15.