Legge regionale 3 agosto 2018, n. 25 Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per 1 conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all’evasione fiscale. (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla l.r. 7 luglio 2021, n. 25) Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti e 2 responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso contestualmente all’attenuazione dell’evasione fiscale. Art. 2 (Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione) 1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta nelle forme di cui al testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale, a pena di improcedibilità, l'istante attesta di aver regolarmente sottoscritto lettere di affidamento di incarico a tutti i professionisti coinvolti, ove sono definiti compensi proporzionati alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche delle singole prestazioni rese e termini certi per il pagamento dei compensi pattuiti, nonché di aver 3 adempiuto alle obbligazioni assunte. Art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata) 1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al d.p.r. 445/2000 secondo il modello di cui all’Allegato A della presente legge, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente. 2. La mancata presentazione del modello di cui all’Allegato A costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato. 1 Titolo della legge modificato dall’art. 1, comma 1, della l.r. 7 luglio 2021, n. 25. Dopo le parole "committenti privati" sono state inserite le seguenti: ", di equo compenso e" 2 Parole aggiunte dall’art. 2, comma 1, della l.r. 7 luglio 2021, n. 25. Dopo le parole "dai professionisti" sono aggiunte le seguenti: "e responsabilizzare la committenza privata in materia di equo compenso". 3 Articolo modificato dall’art. 3, comma 1, della l.r. 7 luglio 2021, n. 25; precedentemente il testo così recitava: “La presentazione dell’istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d’identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).” 3. Restano salve, nei casi previsti dalle prestazioni intellettuali connesse alle procedure di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le diverse disposizioni previste in materia dalla normativa statale e dalle 4 disposizioni attuative di riferimento. 5 Art. 3 - bis (Equo compenso e clausole vessatorie) 1. Nelle procedure di acquisizione di servizi professionali i compensi sono determinati in proporzione alla quantità, alla qualità, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione richiesta. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), non possono essere previsti corrispettivi costituiti da forme di sponsorizzazione o di mero rimborso delle spese sostenute. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono applicati i parametri ministeriali fissati con riferimento alle diverse professioni, secondo quanto previsto dall'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e, in particolare, secondo quanto previsto dal Regolamento per la liquidazione giudiziale dei compensi (decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012, n. 140) e dal decreto ministero giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Nel caso di professioni per le quali non siano stati approvati specifici parametri, il compenso è determinato con riferimento a prestazioni similari, anche se rese da categorie professionali diverse. 3. Nella impostazione degli atti della procedura di individuazione del contraente non è consentito il ricorso a criteri di valutazione delle offerte che risultino potenzialmente idonei ad alterare l'equilibrio tra le prestazioni professionali rese e il compenso, quale, fra gli altri, la assegnazione di punteggio per servizi aggiuntivi a titolo gratuito che siano eventualmente offerti. 4. La predisposizione dello schema di contratto è effettuata previa valutazione del contenuto delle singole previsioni, al fine di escludere l'inserimento di clausole vessatorie, come delineate dall'articolo 13-bis, commi 4 e 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense). 5. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle strutture competenti regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, prevedendo in particolare che: a) negli atti relativi alle procedure di affidamento i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professionalità e che gli stessi, così individuati, siano utilizzati quale criterio o base di riferimento per determinare l'importo a base di gara; b) in relazione agli atti relativi alle procedure di affidamento, i compensi professionali dovuti a coloro che svolgono professioni ordinistiche per le quali non sono stati individuati specifici parametri per la determinazione dei compensi e a coloro che svolgono professioni non organizzate disciplinate dalla 4 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, della l.r. 7 luglio 2021, n. 25. 5 Articolo aggiunto dall’art. 5, comma 1, della l.r. 7 luglio 2021, n. 25. legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) siano proporzionati alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali; c) nella predisposizione dei contratti di incarico professionale il divieto dell'inserimento di clausole vessatorie di cui al comma 4. 6. La Regione, senza oneri a carico del proprio bilancio, promuove l'applicazione degli atti di indirizzo di cui al comma 5 da parte degli enti locali, nello svolgimento delle procedure di affidamento di incarichi professionali. Art. 4 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Burc n. 54 del 8 Luglio 2021 Proposta di legge n. 89/XI di iniziativa dei consiglieri regionali P. Caputo, A. De Caprio, P. Raso, V. Pitaro, P. Molinaro, G. Crinò, C. Minasi, e N. Paris, recante: “Misure urgenti in tema di equo compenso. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25/2018” - Relatore: Sinibaldo Esposito - ALLEGATO A DICHIARAZIONE PAGAMENTO (D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000) Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________, nato/a a ____________________________________________il __________________residente a ________________________________________in Via___________________________________ n. ____________ c.f._______________________________________________________________ P.IVA _______________________________________ in qualità di _____________________________________________________________________ di proprietà del Sig/ra__________________________________________________________ nato/a a __________________________il _____________residente a_______________________ in Via ______________________________n._________c.f. _______________________________ consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità DICHIARA Relativamente ai lavori sopra descritti: Che il compenso pattuito risulta equo e congruo in riferimento all'articolo 3-bis della l.r. 25/2018. Che o È stato pagato con fattura n. ___________________________del _________________ o Altro:_________________________________________________________________ ovvero o Rientra nei casi derogatori di cui all'articolo 3 comma 3 della 1.r. 25/2018, pertanto la dichiarazione di avvenuto pagamento viene differita agli atti conclusivi di cui all'articolo 15 del DPR 380/01. Luogo e data _________________________ Il Professionista _______________________ Testo licenziato dalla III Commissione nella seduta del 9 giugno 2021 - TESTO SOTTOPOSTO A DRAFTING - fonte: http://burc.regione.calabria.it