Legge regionale 6 maggio 2022, n. 13 Strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. (BURC n. 70 del 6 maggio 2022) (Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 27 settembre 2023, n. 41) Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione promuove interventi a favore dei minorenni e giovani adulti in esecuzione di pena, nonché sottoposti a procedimento penale, allo scopo di favorire il minor ricorso possibile alle misure privative della libertà, in attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni), in particolare dell’articolo 2, comma 8. 2. La Regione promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio, azioni per il recupero e il reinserimento sociale dei soggetti di cui al comma 1. 3. Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle competenze dell'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti, sui quali ricadono gli oneri del collocamento dei minori e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale o in esecuzione di pena, con cui la Regione si coordina anche promuovendo atti d'intesa. Art. 2 (Funzioni della Regione) 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema integrato di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria) e, in attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove azioni per l'erogazione dei servizi sociali necessari al reinserimento delle fasce di popolazione svantaggiata. 2. Gli indirizzi di cui al comma 1 sono preventivamente concordati con l'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria e devono raccordarsi con la programmazione di quest'ultimo. Art. 3 (Funzioni degli enti locali) 1. Gli ambiti territoriali sociali provvedono alla realizzazione e gestione degli interventi previsti dalla presente legge. 2. Gli ambiti territoriali sociali afferenti ai distretti di Corte di Appello e nel cui territorio ricadono il Tribunale per i minorenni, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e gli istituti penali minorili, possono autorizzare un massimo di una struttura residenziale per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena ricadente in uno dei comuni dell'ambito. Sull’intero territorio regionale non possono essere autorizzate, in ogni caso, più di due strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero ad esecuzione di pena. 3. Gli ambiti territoriali sociali competenti nel rispetto del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), concedono l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali di cui alla presente legge. 4. Gli ambiti territoriali competenti rilasciano i titoli abilitativi di cui all'articolo 6 del regolamento regionale n. 22/2019 nel rispetto dei requisiti generali, strutturali, professionali e organizzativi di cui agli articoli 1, 2.1 e 2.2 dell'Allegato A al regolamento regionale n. 22/2019 e dei requisiti di cui all'Allegato A alla presente legge. 5. Gli ambiti territoriali sociali competenti, d'intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, con i centri regionali equivalenti, con gli Uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) e in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore, adottano, quale parte integrante del piano di zona gli interventi a favore dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena. Art. 4 (Ruolo del Terzo settore) 1. La Regione riconosce il ruolo delle organizzazioni del Terzo settore nella realizzazione del sistema regionale integrato di cui alla presente legge, coinvolgendo in particolare gli organismi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni di promozione sociale nella progettazione e gestione degli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 1. Capo II Interventi Art. 5 (Promozione delle misure alternative alla detenzione) 1. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, potenzia il sistema integrato dei servizi e degli interventi di cui alla legge 328/2000 e alla l.r. 23/2003, al fine di favorire l'applicazione delle misure penali di comunità, alternative alla detenzione, e della giustizia riparativa. 2. La Regione promuove l’intesa con gli uffici territoriali dell'Amministrazione della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Centro per la giustizia minorile per la Calabria, o centri regionali equivalenti e con le organizzazioni del Terzo settore, per realizzare specifici interventi di recupero sociale nei confronti di minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, ospiti delle strutture di cui all'articolo 7, informando e coinvolgendo la comunità al fine di facilitare e sostenere i percorsi socio-riabilitativi attuati sul territorio. Art. 6 (Territorializzazione degli interventi a favore dei minori e giovani adulti) 1. La Regione promuove l’intesa con il Centro per la giustizia minorile per la Calabria, per concorrere alla programmazione di interventi a favore di minori giovani e adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, favorendo una politica coordinata e strategie inter istituzionali per il loro concreto perseguimento attraverso la promozione di intese tra i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi sociali degli enti locali, nel pieno rispetto delle esigenze educative dei minori e giovani adulti, al fine di realizzare l'integrazione degli interventi secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) e dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni). 2. Gli enti locali concorrono con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia alla progettazione e alla realizzazione di interventi: a) con la partecipazione delle organizzazioni del Terzo settore, per favorire il reinserimento nei territori di provenienza dei minori; b) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, volti a dare risposte alle problematiche legate al disagio minorile e all'integrazione dei minorenni stranieri, con particolare riferimento ai non accompagnati, ai clandestini e a quelli di etnia Rom; c) in collaborazione con i servizi sanitari territoriali, in favore dei minori in situazione di dipendenza da sostanze legali e illegali o con problematiche personali o familiari a rilevanza psicologica e/o comportamentali. Capo III Strutture di tipo comunitario per minori in area penale Art. 7 (Comunità per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena) 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 272/1989, la Regione, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso alle misure detentive, favorisce l'inserimento dei minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale nelle strutture di tipo comunitario. 2. In attuazione della presente legge, nel territorio regionale sono istituite le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale da parte dell'autorità giudiziaria minorile o in esecuzione di pena con le caratteristiche di cui all'Allegato A della presente legge. 3. Le strutture, in particolare, forniscono servizi al fine di: a) creare percorsi individualizzati per i minori sottoposti a provvedimenti penali, di nazionalità italiana e straniera; b) favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata; c) favorire azioni di formazione, istruzione e inserimento lavorativo; d) attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio; e) svolgere attività di accompagnamento educativo; f) sperimentare e ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problemi comportamentali; g) inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente; h) concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale; i) attivare, anche su richiesta della Regione Calabria o dell'autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della comunità stessa. Capo IV Disposizioni finanziarie, transitorie e finali Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge e dalla realizzazione degli interventi previsti dalla stessa non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Art. 9 (Disposizione transitoria) 1. Fino alla modifica del regolamento regionale n. 22/2019, da adeguare alla presente legge, vige la seguente disposizione transitoria: fino all'approvazione dei Piani di Zona, che tengono conto dell'effettivo fabbisogno, da parte della Regione, i comuni capo ambito non possono procedere a nuove autorizzazioni al funzionamento, fatte salve le autorizzazioni al funzionamento e gli accreditamenti istituzionali delle strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena, che possono essere autorizzate nel numero complessivo di due ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della presente legge. Art. 10 (Clausola di salvaguardia) 1. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si rimanda alle indicazioni e alle metodologie elaborate dalla l.r. 23/2003, in particolare per quanto riguarda il coinvolgimento della Conferenza permanente, rappresentativa degli enti locali e dei soggetti del Terzo settore. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. 1 Allegato A Tipologia di utenza Ragazzi dai 14 ai 25 anni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena e collocati in comunità dall'autorità giudiziaria penale minorile. Le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena accolgono utenza in misura precautelare, in misura cautelare, in misura di sicurezza, in messa alla prova a seguito di sospensione del processo ai sensi degli articoli 18, 18-bis, 22, 28,36 e 37, del d.p.r. 448/88, e in misure penali di comunità di cui al d.lgs. 121/2018 e/o assegnata dal Centro giustizia minorile della Calabria, da altro centro regionale equivalente, ovvero dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, per altra tipologia di provvedimenti penali. Capacità ricettiva La struttura può ospitare minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione 2 di pena in un numero massimo di 10 unità. La struttura deve riservare, inoltre, ulteriori n. 2 posti per la c.d. pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, in apposita abitazione con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico. Requisiti minimi strutturali Oltre ai requisiti previsti agli articoli 1.1. e 2.1. dell'Allegato A al regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 (Procedure di Autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità), la struttura deve essere dotata: a) di almeno una stanza con un setting adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari; b) di almeno un locale per le attività laboratoriali e di studio destinate agli ospiti (escluso locale soggiorno/pranzo, servizi, cucina, corridoi, depositi) di superficie utile minima pari a mq. 6 (sei) per utente; c) di almeno una stanza per la pronta/prima accoglienza e/o spazio riservato ai percorsi di fuoriuscita dal circuito penale per l'autonomia di minori provenienti dall'area penale, con ingresso separato avente le caratteristiche richiamate per gli ambienti notturni e con annesso servizio igienico; 3 d) di adeguato spazio esterno di superficie utile minima pari a mq 200 . Trattandosi di struttura con posto di pronta accoglienza la superficie destinata agli ospiti (attività e servizi) deve essere rapportata al numero complessivo della utenza ospitata compreso il posto di pronta accoglienza. Requisiti minimi organizzativi La struttura deve possedere i requisiti minimi organizzativi di cui agli artt. 1.2 e 2.2 dell’Allegato “A” al ° regolamento regionale n 22 /2019. Requisiti minimi professionali - Coordinatore di struttura: 1 unità. Tale ruolo può essere svolto da una delle altre figure sotto elencate purché possieda i requisiti previsti 1 Allegato così sostituito con errata corrige pubblicata nel BURC 21 settembre 2023, n. 207. 2 L’art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 27 settembre 2023, n. 41, sostituisce le parole “ulteriore n. 1” con le parole “ulteriori n. 2”. 3 L’art. 1, comma 1, lettera b), l.r. 27 settembre 2023, n. 41, abroga le parole “per utente”. dal regolamento regionale n° 22 /2019 per tale funzione: - Educatore: 5 unità; - Assistente sociale: 1 unità; - Ausiliario/Cuoco: 24 ore settimanali; - Psicologo: 18 ore settimanali Ogni unità deve garantire attività lavorativa per 36 ore settimanali Modalità di accesso I rapporti fra i vari Centri per la giustizia minorile e le strutture residenziali per minori e giovani adulti sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena sono regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle rette. L'inserimento in una struttura, regolarmente autorizzata e/o accreditata, deve sempre avvenire nel rispetto della capacità ricettiva prevista dalla presente legge. Al collocamento dell'utente nella struttura segue l'elaborazione di un progetto educativo individualizzato definito di comune accordo con l'USSM che ha in carico il ragazzo e autorizzato dalla competente autorità giudiziaria minorile.