Legge regionale 8 giugno 2022, n. 17 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria). (BURC n. 108 del 9 giugno 2022) Art. 1 (Modifiche all’articolo 25-bis della l.r. 19/2002) 1. L’articolo 25-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria), è così modificato: a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma: “2-ter. La Giunta regionale adotta, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e, successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività ricognitive dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), del d.lgs. 42/2004, che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale e che, a far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale, assumono gli effetti di aggiornamento del quadro conoscitivo del QTRP per gli aspetti specifici.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 27-ter della l.r. 19/2002) 1. Il comma 7 dell’articolo 27-ter della l.r. 19/2002 è sostituito dal seguente: “7. Successivamente all’approvazione del RO secondo la procedura del presente articolo, quale premialità, per i comuni dotati di Programma di fabbricazione e di Piano regolatore generale, oltre le zone omogenee A e B e relative sottozone, sono fatte salve e possono essere assoggettate a trasformazione territoriale le previgenti zone omogenee D e F, tutti gli ambiti territoriali comunque denominati nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo quanto disposto dall'articolo 65 e le aree destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale). È fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.”. Art. 3 (Modifiche all’articolo 48 della l.r. 19/2002) 1. L’articolo 48 della l.r. 19/2002 è sostituito dal seguente: “Art. 48 (Tutela e valorizzazione dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale) 1. La Giunta regionale adotta, entro il 30 giugno 2023, su proposta del dipartimento competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, e successivamente, previo parere da parte della commissione consiliare competente da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva il disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio e urbanistico, in linea con quanto previsto dall’articolo 17 delle disposizioni normative del QTRP, e definisce e aggiorna l’elenco dei centri storici suscettibili di tutela e valorizzazione di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, anche in considerazione degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale. 2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei centri storici e degli agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia. 3. I comuni della Calabria sono tenuti ad applicare le disposizioni del disciplinare di cui al comma 1, come misure di salvaguardia del territorio comunale che sostituiscono, per le parti in contrasto, le norme degli strumenti urbanistici vigenti. L’approvazione in consiglio comunale del predetto disciplinare, secondo le modalità di cui all’articolo 30 della presente legge, costituisce strumento normativo del centro storico secondo i contenuti dell’articolo 17, comma 9, del QTRP e dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 24, comma 1, lettera e), della presente legge.”. Art. 4 (Modifiche all’articolo 51 della l.r. 19/2002) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 19/2002, sono aggiunti i seguenti commi: “3-bis. Nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico e dei piani di settore che individuano le aree non idonee, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo i principi fondamentali delle leggi nazionali relative alle discipline dei regimi abilitativi riconducibili alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, fatte salve le disposizioni di salvaguardia del QTRP. In coerenza con i contenuti dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del punto 15.3 dell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), per l'ubicazione degli impianti nelle suddette zone non è richiesta variante allo strumento urbanistico, la compatibilità e conformità urbanistica è data secondo legge e si tiene conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, anche per un uso non esclusivo. Per gli impianti agro-fotovoltaici di nuova generazione, non si applicano le limitazioni percentuali di utilizzo del suolo. 3-ter. Le amministrazioni comunali competenti accertano la compatibilità degli interventi anche in coerenza con la presente legge e con il QTRP, da verificarsi, in ogni caso, nell’ambito delle procedure autorizzative previste dalle normative vigenti, secondo le rispettive competenze, da parte delle altre amministrazioni deputate a rilasciare autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, con particolare riferimento all’individuazione delle aree potenzialmente non idonee e/o con vocazioni agricole e/o paesaggistico/ambientali di pregio.”. Art. 5 (Modifiche all’articolo 61 della l.r. 19/2002) 1. L’articolo 61 della l.r. 19/2002 è modificato nel modo seguente: a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche: 1) sono soppresse le seguenti parole: “Per la Provincia di Reggio Calabria, nell'attesa della definizione della legge di riordino delle funzioni regionali anche con riguardo all'istituzione della Città metropolitana,”; 2) le parole “alla Provincia. Con riferimento alle altre province, per effetto della legge n. 56/2014 e della conseguente legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), le funzioni medesime sono riassunte in capo alla Regione” sono sostituite dalle seguenti parole: “alla Città metropolitana di Reggio Calabria o alle province”; b) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modifiche: 1) le parole “la Giunta regionale diffida” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province diffidano”; 2) le parole “la Giunta regionale esercita” sono sostituite dalle seguenti: “la Città metropolitana di Reggio Calabria o le province esercitano”; 3) le parole “e affida la specifica funzione al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di urbanistica,” sono soppresse; 4) alla fine del comma 1-bis sono aggiunti i seguenti periodi: “I provvedimenti relativi ai poteri sostitutivi previsti dal presente comma sono inviati agli enti territoriali competenti e alla Regione e sono contestualmente comunicati alla competente autorità giudiziaria. La Regione svolge la funzione di coordinamento e monitoraggio al fine di assicurare l'omogeneo esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'attività edilizia, in applicazione della disciplina prevista dalle vigenti normative, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”. Art. 6 (Modifiche all’articolo 65 della l.r. 19/2002) 1. L’articolo 65 della l.r. 19/2002 è così modificato: a) al comma 1, sono soppresse le seguenti parole: “entro e non oltre il 31 dicembre 2017”; b) alla fine della lettera b) del comma 2, sono aggiunti i seguenti periodi: “I comuni, tramite il consiglio comunale, procedono all’adozione e approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall’articolo 42, comma 2, lettera b), del d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo consiglio comunale la competenza in ordine all’approvazione dei piani territoriali e urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dall’articolo 14 della presente legge e dalle vigenti disposizioni normative in materia, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. In analogia all’articolo 24, comma 2, della legge 47/1985, nel predetto procedimento, i comuni sono tenuti a trasmettere al settore regionale competente in materia urbanistica gli atti inerenti le varianti parziali agli strumenti urbanistici e, su eventuali osservazioni, provvedono ad adeguare, ovvero a motivare in maniera circostanziata.”; c) al comma 5, dopo le parole “non adempiono,” sono aggiunte le seguenti: “, entro il 31 dicembre 2023,”. Art. 7 (Modifiche all’articolo 73 della l.r. 19/2002) 1. L’articolo 73 della l.r. 19/2002 è così modificato: a) al comma 2 sono soppresse le seguenti parole: “, entro il 31 dicembre 2021,”; b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Nel caso di redigendi strumenti urbanistici generali, al fine di non duplicare le operazioni di verifica, l’adeguamento con le modalità di cui al comma 2 può essere effettuato nell’ambito delle singole procedure di formazione dei piani di cui agli articoli 26, 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater. Il documento così adeguato concorre alla definizione del documento definitivo dello strumento urbanistico.”; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: “4-bis. Al fine di preservare i caratteri di ruralità e l’identità del paesaggio, nelle more dell’approvazione del piano paesaggistico, per tutti gli interventi di cui al comma 4 ricompresi in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, anche se ricadenti in aree non sottoposte a tutela paesaggistica secondo disposizioni di legge e/o conformi urbanisticamente oltre ai casi previsti dalle vigenti normative per il rilascio di pareri vincolanti del Ministero della cultura e di osservazioni urbanistiche del settore regionale competente in materia urbanistica, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di salvaguardia del QTRP, i comuni sono tenuti ad accertare la coerenza e la compatibilità dell’intervento alla legge e al QTRP, se ritenuto necessario, anche sulla base di una relazione agro- pedologica redatta dal proponente l’intervento, secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 4.”; d) al comma 6, dopo le parole “non adempiono” sono aggiunte le seguenti parole: “, entro il 31 dicembre 2023,”; e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Ai comuni adempienti sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti regionali di settore, anche a valere su fondi della programmazione comunitaria e nazionale, in particolare per interventi riferiti al patrimonio pubblico e ricompresi in programmi di rigenerazione urbana ai sensi di legge.”. Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 9 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.