Legge regionale 26 maggio 2023, n. 24 Interventi normativi sulle leggi regionali n. 19/1986, n. 28/1986, n. 7/1996, n. 19/2002, n. 15/2006, n. 22/2010, n. 45/2012, n. 2/2013, n. 24/2013, n. 30/2016, n. 9/2018, n. 5/2021, n. 8/2023, n. 9/2023 e disposizioni normative. (BURC n. 118 del 26 maggio 2023) (Testo coordinato con le modifiche di cui alla seguente legge regionale: 10 agosto 2023, n. 39.) Art. 1 (Interpretazione autentica dell’articolo 1 della legge regionale n. 19/1986) 1. Il trattamento previdenziale di cui all’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19 (Trattamento di fine servizio del personale regionale) è da intendersi applicabile esclusivamente per gli anni di servizio effettivamente prestati alle dipendenze della Regione dal lavoratore che all’atto del collocamento in pensione sia presente nei ruoli dello stesso Ente regionale; e le parole: “indipendentemente se e presso quale ente maturi il diritto a pensione”, di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, sono da intendersi riferite esclusivamente a quei casi in cui il dipendente regionale pur avendo svolto attività lavorativa presso altro Ente, si trovi all’atto della pensione nei ruoli della Regione e abbia prestato almeno un anno di servizio presso la stessa. Art. 2 (Modifiche alla legge regionale n. 7/1996) 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è aggiunto il seguente periodo: “Analogamente, il titolare della struttura speciale ha facoltà di nominare un numero inferiore di componenti della propria struttura e in tal caso il trattamento economico complessivo relativo ai componenti non nominati concorre alla determinazione del trattamento economico mensile spettante, in deroga ai commi 3- bis e 3-ter, al segretario particolare o al responsabile amministrativo, da contenersi, comunque, nei limiti di quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.”. Art. 3 (Modifiche alla legge regionale n. 19/2002) 1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 61 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria) sono aggiunte le seguenti parole: “e agli enti parco regionali, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte nel territorio dell’area protetta.”. Art. 4 (Modifiche alla legge regionale n. 15/2006) 1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2006, n. 15 (Riordino territoriale ed incentivazione delle forme associative di Comuni), le parole: “sulle delibere consiliari di fusione” sono sostituite dalla seguente: “consultivo”. Art. 5 (Centro polifunzionale “La Città del Sole”) 1. La struttura denominata "La Città del Sole", gestita dall’Associazione "Comunità Regina Pacis-OdV", già centro polifunzionale di servizi riabilitativi per persone con dipendenze patologiche, può essere destinata anche per l’accoglienza di soggetti svantaggiati e appartenenti alle categorie a maggiore rischio di esclusione sociale e comunque per finalità sociosanitarie e socioassistenziali. Art. 6 (Integrazione della legge regionale n. 22/2010) 1. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale) è inserito il seguente: “6-bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, fermo restando il tetto di spesa per il personale previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale possono procedere, in deroga al limite del 50 per cento previsto dal comma 6, all’assunzione di personale sanitario a tempo determinato per la sostituzione dei dirigenti medici e operatori sanitari assenti dal servizio per gravidanza o malattia di lunga durata per grave patologia.”. Art. 7 (Modifiche alla legge regionale n. 45/2012) 1. Dopo il comma 7 dell’articolo 23 della legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale) è aggiunto il seguente: “8. È possibile il ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti o il restauro delle precedenti edificazioni nelle aree dove insistono, per come previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le formazioni di specie arboree, associate o meno a quelle arbustive, ivi comprese le aree con presenza di macchia mediterranea, originate da processi naturali o artificiali e insediate su superfici di qualsiasi natura e destinazione anche a seguito di abbandono colturale o di preesistenti attività agro-silvo-pastorali, riconosciute meritevoli di tutela e ripristino, purché venga preventivamente accertato lo stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 12 agosto 2021 (Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali).”. Art. 8 (Modifiche alla legge regionale n. 2/2013) 1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell’articolo 3-bis la parola: “venti” è sostituita dalla seguente: b) dopo il comma 2 dell’articolo 3-bis sono inseriti i seguenti: “dieci”; “2-bis. Il termine di cui al comma 2 può essere sospeso per una sola volta, per un massimo di dieci giorni, con apposita istanza del collegio dei revisori dei conti, al fine di consentire l’acquisizione di eventuali chiarimenti e documentazione occorrenti al rilascio dei pareri. 2-ter. La violazione del termine di cui al comma 2, reiterata per tre volte, determina la decadenza dei componenti del collegio dei revisori dei conti dall’incarico loro conferito.”. 2. Nel comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 2/2013, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “tre”. 3. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 2/2013 è sostituito dal seguente: “1. Ai componenti del collegio spetta una indennità pari al 20 per cento dell'indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale, maggiorata del 15 per cento per il presidente del collegio, al netto di IVA e oneri di legge”. 4. Le disposizioni dettate dal presente articolo non trovano applicazione sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore. Art. 9 (Modifiche alla legge regionale n. 24/2013) 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità) è aggiunto il seguente: “10. Al direttore generale spetta un’indennità commisurata all’80 per cento di quella spettante all’analoga figura dei Parchi nazionali. Tale indennità è soggetta alla decurtazione prevista dalla normativa nazionale e regionale in materia di spending review.”. Art. 10 (Modifiche alla legge regionale n. 30/2016) 1. Al comma 2 dell’articolo 5-bis della legge regionale 12 ottobre 2016, n. 30 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione) sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la parola: “spese”, sono inserite le seguenti: “di viaggio e” b) le parole: “al 65 per cento di” sono sostituite dalla seguente: “a”. Art. 11 (Modifiche alla legge regionale n. 9/2018) 1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell’economia responsabile e della trasparenza) è inserito il seguente: “Art. 1-bis (Consulta regionale per la legalità) 1. È istituita, presso il Consiglio regionale della Calabria, la Consulta regionale per la legalità quale organo di consulenza della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa e della Giunta regionale. 2. La Consulta regionale per la legalità è composta da: a) il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa, che la presiede; b) previa intesa, un rappresentante dell’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC); c) un rappresentante istituzionale dell’Anci Calabria; d) un rappresentante dell’UPI Calabria; e) un rappresentante della Città Metropolitana di Reggio Calabria; f) i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale; g) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket e antiusura, con sede nella Regione Calabria, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e/o iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), e/o iscritte negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture); h) un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva Confidi avente sede in Calabria e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari, di cui alla legge n. 108/1996; i) un rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Calabria (Unioncamere Calabria); j) cinque esperti di qualificata e comprovata esperienza negli ambiti professionali, accademici o di volontariato, attinenti all'educazione alla legalità e alla cittadinanza responsabile nonché al contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa ed alla corruzione. 3. Ai lavori della Consulta sono invitati l’assessore regionale competente in materia di legalità e i componenti della Commissione regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa. 4. Ai lavori possono essere invitati rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, nonché ulteriori esperti e rappresentanti istituzionali o di altri organismi di volta in volta individuati sulla base delle questioni trattate. 5. La Consulta si riunisce almeno due volte all’anno ed esprime un parere consultivo sul Piano speciale legalità, antiracket e antiusura (PSLA), previsto dall’articolo 4. 6. I componenti della Consulta regionale sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale tenendo conto delle designazioni formulate dagli enti indicati nel comma 2, sentito il Presidente della Commissione consiliare regionale contro il fenomeno della ‘ndrangheta, della corruzione e dell’illegalità diffusa. 7. La Consulta resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai lavori della Consulta non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. 8. L’ufficio di Presidenza assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento della Consulta.”. Art. 12 (Integrazioni alla legge regionale n. 5/2021) 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è aggiunto il seguente: “3. Le procedure e le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, disciplinate dalla presente legge, non si applicano alle richieste presentate entro la data del 23 aprile 2021. Alle richieste di cui al primo periodo si applicano, in ogni caso, le disposizioni della presente legge relative alla determinazione del canone concessorio.”. Art. 13 (Modifiche alla legge regionale n. 8/2023) 1. Alla legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche a leggi regionali e disposizioni normative) sono apportate le seguenti modifiche: a) l’articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10 (Misure per garantire il funzionamento degli impianti di risalita) 1. La Regione Calabria favorisce la riqualificazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita di Camigliatello silano e Lorica, rientranti nel proprio patrimonio della Regione o di enti strumentali, adibiti al trasporto pubblico di persone, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle strutture a essi connesse. 2. L'esercizio degli impianti deve svolgersi in ottemperanza alle vigenti norme in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico con impianti di risalita e in coerenza con la vigente normativa in materia di sicurezza e pratica degli sport della neve. 3. La gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, è assicurata dalla società Ferrovie della Calabria S.r.l., anche attraverso l'utilizzo di personale in possesso delle abilitazioni valide per lo svolgimento delle funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti di risalita in servizio o esercizio pubblico e dei tappeti mobili in esercizio pubblico. 4. Nella gestione degli impianti di cui al comma 3 è assicurata la funzione di gestore dell’area sciabile che svolge, di norma, la funzione di gestore delle piste alle quali gli impianti sono funzionalmente collegati. L'area sciabile può essere, altresì, impiegata nel periodo estivo anche per la pratica di attività ludico- sportive e ricreative su aree e tracciati esclusivamente destinati a tali attività. 5. Nella gestione deve essere assicurato un apposito servizio di soccorso che può essere svolto dal personale dipendente in servizio presso le piste o presso gli impianti, da enti e associazioni già operanti nel settore dotati di professionalità specifica, da personale specializzato delle forze armate, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco. 6. Nella gestione degli impianti di risalita di cui al comma 1 deve essere garantita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei relativi beni immobili e mobili pertinenziali e delle infrastrutture complementari e accessorie agli impianti, delle aree di transito e di sosta per i veicoli dei fruitori degli impianti di risalita e delle aree sciabili. 7. Questi interventi possono essere finanziati nell’ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali europei e nazionali individuati negli atti di programmazione, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, nonché con le eventuali altre risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.”; b) dopo il comma 2 dell’articolo 11 è aggiunto il seguente: “3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alle forze dell'ordine e agli enti locali sul cui territorio insistono presidi territoriali delle forze dell’ordine, in comodato d’uso gratuito o in locazione a canone ridotto, beni immobili o porzioni di essi di proprietà della Regione o di enti strumentali regionali, con la finalità di perseguimento del bene della sicurezza pubblica e per garantire il mantenimento di un presidio delle forze dell’ordine a livello territoriale.”. Art. 14 (Modifiche alla legge regionale n. 9/2023) 1. Al comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, (Disciplina del Sistema di protezione civile della Regione Calabria) le parole: “associazioni di volontariato e gruppi comunali” sono soppresse. Art. 15 (Attività complementari alla vendita di prodotti orto-floro-vivaistici) 1. L’imprenditore agricolo, munito della prescritta autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica, può vendere al dettaglio, oltre ai prodotti dell’azienda orto-florovivaistica, anche quelli che completano e integrano quelli provenienti dall’azienda a condizione che: a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il 10 per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all’attività orto- floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 metri quadrati; b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il 35 per cento del totale dei ricavi dell’azienda orto-florovivaistica. 2. L’attività di vendita è subordinata alla previa comunicazione al Comune nel cui territorio è svolta l’attività e al possesso e mantenimento delle condizioni di cui al comma 1. 3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta l’elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico, che può essere periodicamente aggiornato. [Art. 161 1 Articolo abrogato dall’art. 38, comma 1, lettera c), l.r. 10 agosto 2023, n. 39. (Disposizioni in materia di agricoltura) 1. Ai commissari nominati dalla Regione Calabria in sostituzione degli organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica, o in caso di loro liquidazione ordinaria, è corrisposta, a carico del bilancio dell’ente interessato, un’indennità commisurata a quella spettante al presidente dei Consorzi medesimi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Consorzi già commissariati e a quelli già sottoposti a liquidazione, con decorrenza dall’entrata in vigore della presente legge. 3. Al fine di dare supporto ai commissari di cui al comma 1, il dipartimento competente in materia di agricoltura è autorizzato ad assicurare attività di assistenza e supporto agli stessi commissari in modo da garantire il sollecito adempimento dell’incarico conferito, anche avvalendosi di figure professionali messe a disposizione da società partecipate o da enti subregionali, mediante convenzione. 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, per le annualità 2023-2025, è istituito un fondo destinato alla copertura delle spese della procedura, nella misura massima di € 100.000,00 euro.”.] Art. 17 (Misure agevolative integrate) 1. Al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di politica economica regionale volte ad attrarre investimenti sul territorio, accrescere la competitività delle filiere produttive regionali e agevolare l'accesso al credito delle imprese, la Regione promuove l'istituzione di specifici regimi agevolativi che favoriscono la semplificazione dei processi di gestione e generano effetti moltiplicativi e leve finanziarie. 2. I regimi agevolativi di cui al comma 1 istituiti dalla Giunta regionale possono essere attuati con modalità che consentono l'integrazione di forme di sostegno a carattere nazionale e comunitario, ivi incluse quelle di cui all’articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Art. 18 (Disposizioni per la partecipazione degli istituti agrari alle misure del PSR) 1. Le aziende di amministrazioni ed enti pubblici che esercitano nel territorio regionale in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate all’imprenditore agricolo professionale (IAP) ai seguenti fini: a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale; b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo e uso del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale. Art. 19 (Modifiche alla legge regionale n. 28/1986) 1. Nell’articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 (Ricezione turistica all'aria aperta), dopo il comma 10 è inserito il seguente: “10-bis. Nelle strutture ricettive stagionali all’aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all’accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata.”. Art. 20 (Norma finanziaria) 1. Per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50.000,00 euro annui, da imputare a carico degli assi di Assistenza Tecnica dei Piani e Programmi regionali, in base alle singole richieste delle Autorità di Gestione di attivazione delle posizioni funzionali presso l’ufficio di collegamento per le loro finalità istituzionali. 2. Agli oneri derivanti dalla istituzione del fondo di cui all’articolo 16, determinato nel limite massimo di 100.000,00 euro, si provvede con le risorse stanziate alla Missione 16, Programma 01, mediante la riduzione dello stanziamento di spesa del capitolo U0223120201 allocato nella medesima Missione (U16.01). 3. Dalle restanti previsioni legislative della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. 4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025. Art. 21 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.