Legge regionale 07 agosto 2023, n. 38 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria). (BURC n. 175 del 08 agosto 2023) (Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, con ordinanza n. 503/2024 (NRG 634/2023), ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della presente legge). Art. 1 (Inserimento dell’articolo 1-bis nella l.r. n. 48/2019) 1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 48 (Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria) è inserito il seguente: “Art. 1-bis (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni: a) per “salma” si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall’avvenuto accertamento di morte; b) per “cadavere” si intende la salma, dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall’accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente; c) per “resto mortale” o “indecomposto” si definisce il risultato della incompleta mineralizzazione di un cadavere inumato o tumulato dopo il periodo di custodia cimiteriale disposto dalle norme; d) per “attività di polizia mortuaria” si intendono le attività di autorizzazione, di vigilanza e di controllo da parte degli enti individuati dalla presente legge; e) per “servizi funebri” si intendono le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d’arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge, ai fini delle seguenti prestazioni: 1) disbrigo, in nome e per conto dei familiari o di altri aventi titolo, di pratiche amministrative conseguenti al decesso di una persona; 2) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri, in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria; 3) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all’impianto di cremazione; 4) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione; 5) eventuale gestione di case funerarie; f) per “attività necroscopiche” si intendono le seguenti attività obbligatorie poste in essere: 1) dal comune, in forma singola o associata, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale: 1.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all’eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per “disinteresse” si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l’eventuale differimento del termine; 1.2) su disposizione dell’autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale; 2) dal servizio sanitario provinciale, quali il deposito di osservazione, l’obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio della azienda sanitaria provinciale (ASP) di riferimento; g) per “attività cerimoniale funebre” si intendono le manifestazioni di cordoglio e di commemorazione di defunti da parte di chi partecipa alle esequie svolte in ambiti civili o religiosi. Tali attività possono comportare l’accoglimento e la temporanea permanenza di feretri sigillati o di urne cinerarie in luoghi predisposti per le cerimonie per lo svolgimento dei riti del commiato, intendendosi per tali le chiese e gli altri luoghi di culto, le case funerarie, le sale del commiato e le strutture di accoglienza nel cimitero o nel crematorio nonché le camere ardenti allestite presso enti pubblici per defunti ritenuti degni di particolari onoranze. In particolare: 1) per “casa funeraria” si intende la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività funebre, in possesso diretto dei requisiti stabiliti dalla presente legge per l’attività funebre, rispondente ai requisiti igienico sanitari previsti per le camere mortuarie dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto d’indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche) e alle disposizioni della presente legge ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute, custodite ed esposte le salme di persone decedute presso luoghi pubblici, abitazioni private, strutture sanitarie e ospedaliere, in vista della composizione, della vestizione e dell’osservazione della salma, della custodia e dell’esposizione del cadavere e delle attività di commemorazione e di commiato del defunto, tecnicamente equiparate e strutturate a deposito di osservazione. I feretri sigillati possono sostare presso la casa funeraria per brevi periodi, in attesa del trasporto verso il luogo di destinazione finale; 2) per “sala del commiato” si intende la sala, adibita all’esposizione a fini cerimoniali del defunto posto in un feretro chiuso, collocata all’interno della casa funeraria o, eventualmente, anche nel cimitero o nel crematorio; h) per “trasporto funebre” si intende il trasporto della salma o del cadavere dal luogo di decesso a ogni altra destinazione prevista dalla presente legge, eseguito con mezzi e personale idonei dai soggetti abilitati all’esercizio dell’attività funebre. Art. 2 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 48/2019) 1. All’articolo 3 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) l’ultimo periodo del comma 1 è soppresso; b) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) elaborazione del Piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 16-sexies.”. Art. 3 (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 48/2019) 1. All’articolo 4 della l.r. 48/2019 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “e) tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;”. Art. 4 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 6 della l.r. 48/2019 è così modificato: a) il comma 4 è abrogato; b) al comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: “e) il servizio dipendente presso qualsiasi attività sanitaria pubblica o convenzionata, ospedali, cliniche, centri analisi, strutture sanitarie, case protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e postazioni di emergenza sanitaria, in qualsiasi forma contrattuale in essere.”; c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “8. Il direttore tecnico dell’attività funebre è obbligato a trasmettere in autocertificazione la situazione strutturale e gestionale della propria attività al Comune di appartenenza entro il 28 febbraio di ogni anno e il Comune di competenza provvede al rilascio della nuova certificazione annuale entro sessanta giorni dalla presentazione.”. Art. 5 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 7 della l.r. 48/2019 è così modificato: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Le imprese non possono esercitare attività private in mercati paralleli quali quelli relativi all’ambito cimiteriale. Alle imprese funebri è vietato l’esercizio, anche tramite proprio personale, del servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile. È preclusa, altresì, la possibilità di esercitare attività funebre a soggetti che gestiscono servizio di ambulanza e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l’esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile; è altresì vietato riprodurre nominativi e numeri di telefono riconducibili ad attività funebri presenti nel territorio, su mezzi sanitari o in capo ad associazioni di volontariato. Le attività in essere si adeguano alle disposizioni previste dal presente articolo entro il 31 dicembre 2023.”; b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole: “ed è obbligata a renderli ben visibili all’utenza”. Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 8 della l.r. 48/2019 è sostituito dai seguenti: “Art. 8 (Requisiti dell’impresa funebre e dei soggetti a essa collegati) 1. Lo svolgimento dell’attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l’impresa ha sede legale, operativa o secondaria, e il suo esercizio è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei seguenti requisiti: a) una sede idonea e adeguata alla trattazione degli affari, comprendente un ufficio e una sala di esposizione per gli articoli funebri, diversi dalle altre attività svolte con la stessa partita Iva. Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l’attività funebre è esposto il prezziario di tutte le forniture e prestazioni rese e lo stesso è esibito a chiunque richieda un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre; b) un’autofunebre, con relativa idoneità sanitaria, di proprietà o in leasing, adibito al trasporto di salme e di cadaveri, e un’autorimessa, avente requisiti di idoneità secondo la normativa nazionale vigente, verificati dalle ASP, e adeguate dotazioni per la sanificazione del vano di carico del mezzo funebre e delle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio. Il lavaggio della carrozzeria esterna e dell’abitacolo può essere effettuato all’esterno dell’impresa presso autolavaggi autorizzati; c) un responsabile, o direttore tecnico, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, assunto secondo la normativa statale vigente in materia, che può coincidere con il titolare, legale rappresentante della stessa o socio lavoratore; d) almeno quattro operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro e in possesso dei relativi requisiti formativi. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all’articolo 8-bis, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l’espletamento di tutte le fasi dell’attività funebre, dichiarati tramite SCIA e registrati presso la camera di commercio. Tali contratti sono comunicati al Comune dove opera l’impresa, nonché all’utente finale. 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d), si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso consorzi o società consortili, i quali garantiscono in via continuativa ai propri associati la disponibilità di mezzi e personale per lo svolgimento di tutte le fasi del servizio, in maniera autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8-bis. 4. Il titolare, il socio o responsabile possono svolgere anche le mansioni di necroforo. 5. Le figure professionali del personale dell’impresa funebre sono le seguenti: a) direttore tecnico/addetto alla trattazione degli affari; b) necroforo/addetto al trasporto, col ruolo di svolgere la preparazione del defunto, la sua sistemazione nel feretro, la sigillatura, oltre la movimentazione dei feretri e l'organizzazione della cerimonia. 6. Per l’apertura di sedi secondarie è necessaria la presentazione di specifica SCIA al Comune competente con l’indicazione dell’addetto alla trattazione degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o le altre sedi, in possesso dei requisiti formativi di legge e con regolare rapporto di lavoro. Le sedi secondarie, al pari della sede principale, espongono l’orario di apertura al pubblico e il tariffario delle prestazioni. 7. Le imprese funebri che hanno sede in altre regioni o all’estero, e che intendono operare in maniera continuativa sul territorio regionale calabrese con una propria sede, devono possedere i requisiti di cui al presente articolo e all’articolo 9, presentando specifica SCIA nel Comune ove le stesse hanno la sede amministrativa, nella quale dichiarare i requisiti di cui al presente articolo e agli articoli 8-bis e 9. 8. Le imprese funebri che hanno sede nelle altre regioni ma che svolgono attività di trasporto cadavere verso i comuni della Calabria, con eventuale cerimonia e trasporto al cimitero, operano con proprio personale ovvero, tramite mandato, nelle forme di legge e col consenso della famiglia, possono affidare ad impresa funebre locale, regolarmente autorizzata, l’esecuzione del servizio. 9. Le imprese funebri già esistenti si adeguano alle disposizioni della presente legge entro il 28 febbraio 2024, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 9. I comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di impresa funebre, entro i successivi sessanta giorni, rilasciano la certificazione di validità annuale. Art. 8-bis (Centro servizi, consorzio e società consortile) 1. Il centro servizi è un’impresa che svolge attività funebre ai sensi dell’articolo 8. 2. Il centro servizi, i consorzi e le società consortili operanti nel settore funebre debbono essere titolari di autorizzazione all’attività funebre ai sensi dell’articolo 8 e devono possedere direttamente in via continuativa, funzionale e autonoma, ovvero senza il ricorso ad altri soggetti, i seguenti requisiti tecnico organizzativi minimi da dichiarare in SCIA: a) entro i primi 15 contratti per il centro servizi, ovvero entro i primi 15 soci e consorziati per i consorzi e le società consortili: 1) una sede idonea alle attività da svolgere; 2) un amministratore/direttore tecnico con funzione di responsabile amministrativo e gestionale; 3) due autofunebri; 4) due furgoni per il trasporto funebre; 5) certificazione UNI EN 15017; 6) autorimessa, regolarmente autorizzata dal sindaco, idonea e funzionale ad evitare la sosta dei carri funebri sulla pubblica via. È allegata alla SCIA la planimetria dell’autorimessa con il numero dei posti disponibili e le targhe dei mezzi rimessi, unitamente al contratto con un lavaggio autorizzato, qualora il locale lavaggio non sia presente nella rimessa stessa. Tale contratto è registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Gli stessi mezzi, dopo ogni servizio effettuato, sono rimessi nella sede della rimessa autorizzata e non possono essere depositati presso pubbliche strade o rimesse non autorizzate e facenti capo ad altri soggetti; 7) otto operatori funebri o necrofori, con regolare rapporto di lavoro continuativo, ai sensi del vigente CCNL di categoria e in possesso dei relativi requisiti formativi, secondo un criterio di proporzionalità crescente in relazione al numero di contratti stipulati con imprese funebri o di soci/ consorziati presenti nelle aggregazioni in essere, quali consorzi e società consortili; b) oltre il quindicesimo contratto, socio o consorziato, la dotazione organizzativa e strutturale è incrementata nel seguente modo: 1) incremento di una unità di personale per ogni due contratti, socio o consorziato, acquisiti oltre il quindicesimo; 2) a fronte di ogni quattro contratti stipulati con imprese funebri, o di soci e consorziati, oltre il quindicesimo, è previsto l'incremento di un'auto funebre e un furgone funebre. 3. I nominativi del personale, con le relative funzioni, sono riportati nella SCIA presentata, e ogni variazione è comunicata al Comune ove ha sede il centro servizi, la società consortile o il consorzio, oltre che alle imprese servite, le quali hanno l’obbligo di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, agli uffici competenti la variazione dei nominativi del personale operante. 4. I centri servizi, consorzi e società consortili già esistenti, si adeguano alle disposizioni del presente articolo entro il 30 novembre 2023, ripresentando la SCIA, integrando il possesso dei requisiti ai sensi del presente articolo e dell’articolo 9. I Comuni, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento dell’attività dei centri servizi, dei consorzi e delle società consortili, entro i successivi sessanta giorni rilasciano la certificazione di validità annuale.”. Art. 7 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 9 della l.r. 48/2019 è così modificato: a) al comma 1, le parole “corsi abilitanti la professione” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti professionali”; b) all’inizio del comma 2 le parole “I responsabili di cui all’articolo 8, comma 4, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “I direttori tecnici/addetti alla trattazione degli affari e il personale necroforo di cui agli articoli 8 e 8-bis”. Art. 8 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 48/2019) 1. I commi 2, 3, 4 dell’articolo 10 della l.r. 48/2019 sono abrogati. Art. 9 (Modifica e integrazione dell’articolo 13 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 13 della l.r. 48/2019 è modificato nel modo seguente: a) al comma 1, dopo le parole “previa SCIA”, sono soppresse le parole da “, in piena autonomia” fino alla fine del comma; b) al comma 6, le parole “articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 1-bis”; c) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: “7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti e autorizzate alla data del 31 luglio 2023: a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all’articolo 13-bis; b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cinquecento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cinquecento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri, fatta salva la facoltà dei comuni di stabilire una distanza maggiore in relazione alle specificità territoriali; c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie. 8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all’estero, alla tumulazione, all’inumazione o alla cremazione. In ogni caso sono assicurate idonee condizioni di conservazione. 9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma 8 non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l’osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti del commiato. 10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme presenti nella casa funeraria possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio. 11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti. 12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.”. Art. 10 (Integrazione dell’articolo 13-bis della l.r. 48/2019) 1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 48/2019 è inserito il seguente: “Art. 13-bis (Requisiti strutturali delle case funerarie) 1. Le case funerarie di cui all’articolo 13 devono possedere i seguenti requisiti strutturali: a) le sale destinate a celebrare i riti di commiato, eventualmente differenziate per capienza e dotazioni, sono dotate di regolare aero illuminazione naturale o artificiale ed hanno dimensioni, configurazione, arredi, finiture e servizi adeguati ad offrire condizioni di decoro per l’accoglienza dei partecipanti ai riti. Possiedono inoltre superficie minima non inferiore a 30 metri quadri, con lato minimo di 5 metri; b) annesso a ciascuna sala è presente almeno un locale o spazio per l’attesa dei dolenti; c) le pareti che separano le sale destinate ai riti di commiato dai restanti locali possiedono valori dell’indice del potere fonoisolante apparente Rw, così come definito nel dpcm 5 dicembre 1997, almeno di 55 dB(A); d) i percorsi dei feretri all’interno della casa funeraria sono distinti dai percorsi dei dolenti, senza alcuna possibilità di interferenza temporale; e) la casa funeraria è dotata di uno o più locali ufficio da utilizzare per il disbrigo delle attività amministrative e per i colloqui con i dolenti. Nei pressi dei locali ufficio è presente idoneo spazio o locale destinato all’attesa dei dolenti regolarmente aeroilluminato; f) nelle aree a cui hanno accesso i dolenti è presente almeno un servizio igienico attrezzato per le persone disabili. Per le case funerarie con più di tre sale di osservazione è previsto almeno un servizio igienico aggiuntivo; g) il personale addetto usufruisce di servizi igienici ad uso esclusivo, nonché di idoneo locale spogliatoio adeguatamente attrezzato, destinato alla preparazione del medesimo; h) nella cella frigorifera o nell’eventuale locale refrigerato la temperatura è compresa tra 1 e 5 gradi Celsius (° C); i) la continuità dell’alimentazione elettrica della cella frigorifera o nel locale refrigerato è assicurata da un gruppo di continuità di adeguata capacità o mediante altro impianto con caratteristiche equivalenti; j) la capienza massima delle celle frigorifere o dell’eventuale locale refrigerato deve corrispondere al numero di feretri che possono essere custoditi presso la casa funeraria. Le dimensioni del locale refrigerato sono tali da consentire la movimentazione meccanizzata dei feretri; k) nel locale per la preparazione delle salme sono collocati un tavolo in materiale durevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile ed un lavandino con leva clinica. Nello stesso locale le pareti e i pavimenti, facilmente lavabili e disinfettabili, devono essere privi di connessione ad angolo; l) deve essere previsto uno spazio o un locale per il deposito di rifiuti e di materiale sporco; m) in tutti i locali in cui è prevista la permanenza di persone sono garantiti regolari rapporti aeroilluminanti naturali o idonee condizioni microclimatiche mediante impianti tecnologici aventi caratteristiche previste dalla normativa vigente nonché dalle norme tecniche con riferimento alla destinazione d’uso commerciale. Gli impianti di condizionamento al servizio dei locali di preparazione ed osservazione delle salme non devono prevedere il ricircolo dell’aria; n) tutti i locali sono muniti di idoneo impianto di illuminazione d’emergenza; o) in tutte le aree accessibili ai visitatori è garantito il requisito di visitabilità per le persone con ridotta capacità motoria.”. a) la lettera b) del comma 2 è soppressa; b) alla lettera d) del comma 2, la parola “certificate” è sostituita dalla seguente: Art. 11 (Modifiche all’articolo 17 della l.r. 48/2019) 1. L’articolo 17 della l.r. 48/2019 è così modificato: “autorizzate” e dopo le parole “territorio regionale” sono aggiunte le seguenti parole: “e degli addetti con le specifiche funzioni”. Art.12 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.