Legge regionale 29 settembre 2023, n. 42 Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). (BURC n. 214 del 29 settembre 2023) Art. 1 (Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della l.r. 47/2011) 1. I commi 1 e 1-bis dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) sono sostituiti dai seguenti: “1. Per completare il programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, i soggetti attuatori degli interventi afferenti ai programmi summenzionati possono presentare, entro il 31 dicembre 2023, richiesta di rimodulazione del quadro tecnico economico (QTE), entro il limite massimo del 30 per cento del numero di alloggi per cui non sia stato rilasciato l’attestato dei requisiti soggettivi, per il maggior costo derivante dall’adeguamento dei nuovi limiti di costo, calcolati dalla data di assegnazione del finanziamento fino a quelli di cui al D.D.G. n. 14385 del 16 novembre 2022, e, proporzionalmente, delle conseguenti relative agevolazioni finanziarie per l’assegnazione/concessione degli alloggi. La rimodulazione, che non comporta variazione del contributo complessivo dell’intervento già concesso, deve essere intesa come riduzione del numero di alloggi da realizzare in conformità al bando di concorso di cui al D.D.G. n. 18606 del 22 dicembre 2010, non variando il numero di unità immobiliari autorizzate nel progetto approvato. Al fine dell’accoglimento della richiesta di rimodulazione, il QTE deve essere approvato dalla Regione. 1-bis. Sono de finanziati d’ufficio i seguenti interventi: a) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2024, un avanzamento pari al 35 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2020, n. 23 (Modifiche e integrazioni alla l.r. 36/2008, alla l.r. 47/2011 e 47/2018); b) gli interventi per cui non sia stato raggiunto, entro il 30 aprile 2025, un avanzamento pari al 70 per cento dei lavori da accertare in conformità a quanto previsto dall’articolo 4 della l.r. 23/2020. 1-ter. Le somme già erogate ai soggetti attuatori dei programmi e degli interventi di cui al comma 1 sono recuperate dalla Regione tramite le seguenti procedure: a) riscossione delle polizze fideiussorie prestate; b) riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 17 del regolamento regionale 23 marzo 2010, n. 2; c) ulteriori procedure di recupero crediti definite dalla normativa vigente. 1-quater. Le somme derivanti dalle procedure di definanziamento di cui al comma 1-bis e già disponibili sono destinate - in ordine temporale di richiesta da presentare successivamente al 31 gennaio 2025 e fino ad esaurimento delle stesse - esclusivamente per il finanziamento del numero massimo degli alloggi già resi liberi in applicazione del comma 1, purché non siano stati immessi sul libero mercato. 1-quinquies. La richiesta di cui al comma 1-quater può essere presentata dal soggetto attuatore alla Regione Calabria. Una volta accolta la richiesta, detto soggetto deve presentare adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo 4, comma 13, della legge regionale 7 luglio 2022, n. 25 (Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso)) in favore della Regione Calabria, per un importo pari all’intera somma del contributo da erogare.”. 2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 47/2011 è sostituito dai seguenti: “3. I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, non sono vincolati a conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale dell’intervento secondo il protocollo ITACA, in deroga sia alla legge regionale 4 novembre 2011, n. 41 (Norme per l’abitare sostenibile), sia al punto 2 del D.D.G. n. 9871 del 10 agosto 2016. 4. I soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, hanno l’obbligo di rilasciare, entro il 30 aprile 2024, adeguata garanzia (atto ipotecario, polizza fideiussoria, garanzie di cui all’articolo 4, comma 13, della l.r. 25/2022) in favore della Regione Calabria, valida fino alla data di emissione della Segnalazione certificata di agibilità (SCA), ai sensi del D.P.R. 380/2001, pena la revoca del finanziamento concesso. La valutazione dei beni immobili oggetto di ipoteca è eseguita dall’Agenzia delle entrate e il relativo costo del servizio è a carico del soggetto attuatore richiedente. 5. Qualora i soggetti attuatori degli interventi afferenti al programma di cui alla l.r. 36/2008 e degli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014, alla data del 31 dicembre 2025, non emettano la SCA, ai sensi del D.P.R. 380/2001, nonché il certificato di collaudo, gli interventi sono de finanziati d’ufficio, con conseguente recupero delle somme già erogate.”. Art. 2 (Clausola di invarianza degli oneri finanziari) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.