Legge regionale 31 marzo 2025, n. 16 Modifiche e integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006). (BURC n. 63 del 31 marzo 2025) Art. 1 (Modifiche dell’articolo 13 della l. r. 11/2004) 1. L’articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano regionale per la Salute 2004/2006), è così modificato: a) la lettera a) del comma 1 è soppressa; b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono approvati dalla Giunta regionale nel rispetto dei termini previsti dalla normativa statale vigente in materia.”. Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.