Legge regionale 4 aprile 2025, n. 17 Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria e costituzione della società “ReDigit S.p.A”. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 117 Costituzione, promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), al fine di favorire: a) la crescita organica e integrata sul territorio regionale della società dell'informazione, in coerenza con il contesto normativo europeo e nazionale; b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e gli enti del territorio regionale della Calabria, favorendo anche lo sviluppo delle competenze digitali e di forme di cittadinanza attiva; c) lo sviluppo economico del territorio, favorendo la competitività e l’innovatività del sistema regionale; d) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l’efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche e degli enti che operano nel territorio regionale; e) la promozione dell’impiego esteso e integrato delle tecnologie innovative nello svolgimento delle funzioni e nell’erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni pubbliche presenti nel territorio regionale; f) il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica regionale nel settore ICT; g) il superamento del divario tecnologico e digitale tra le diverse aree del territorio della Calabria e la piena accessibilità alla rete e ai servizi digitali da parte di tutte le istituzioni, i cittadini e gli operatori economici. 2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, adotta con cadenza triennale il Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria, con il quale fissa gli obiettivi strategici pluriennali, le linee guida e, nel limite delle risorse nazionali ed europee disponibili in bilancio, programma gli investimenti senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di transizione digitale ne cura l’attuazione. Art. 2 (Istituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR) 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione Calabria, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, istituisce e coordina il Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria (SIIR). 2. Il SIIR si compone, all’atto della sua istituzione, dei sistemi informativi, telematici e tecnologici attualmente in uso da parte dei singoli enti di cui al comma 3. Rientrano nel SIIR il complesso delle base dati, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive di cui dispongono gli enti aderenti per le rispettive funzioni amministrative, gestionali e tecniche. 3. Al SIIR aderiscono la Regione Calabria, gli enti del sistema regionale e le società regionali a totale partecipazione pubblica, elencati nell’allegato A della presente legge. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente, è autorizzata a integrare con propria delibera l’allegato A anche a seguito di richieste di adesione di enti o di altri organismi preposti allo svolgimento di pubbliche funzioni nel territorio regionale. 4. Al SIIR possono chiedere di partecipare gli enti locali formulando specifica istanza alla Giunta regionale, la quale si determina secondo le modalità fissate al comma 3. 5. Al fine di promuovere l’integrazione dei sistemi informativi, telematici e tecnologici degli enti e degli altri soggetti che compongono il SIIR, la Regione può prevedere l’implementazione di servizi comuni nell’ambito dello stesso mediante appositi stanziamenti all’interno di piani, programmi, accordi istituzionali e altri strumenti di programmazione finanziati con risorse nazionali ed europee senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. 6. Gli enti e gli altri soggetti che aderiscono al SIIR provvedono alla copertura degli oneri finanziari connessi alla realizzazione ed evoluzione del proprio sistema informativo e telematico integrato nel SIIR. 7. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del SIIR costituiscono servizi di interesse generale e sono improntate ai principi di efficacia, di efficienza e di sostenibilità finanziaria, perseguendo obiettivi di: a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema; b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT; c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR; d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR; e) promozione della trasparenza; f) erogazione di servizi a cittadini e imprese. Art. 3 (Costituzione della società regionale in house ReDigit S.p.A.) 1. Nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia e economicità dell’azione amministrativa, oltre che di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), per realizzare e gestire un sistema integrato di servizi informativi e informatici nell’ambito del SIIR e per la diffusione di una cultura dell’informazione, viene costituita la società regionale in house providing denominata ReDigit S.p.A. con capitale interamente pubblico, inizialmente sottoscritto dalla Regione Calabria nella misura dell’89 per cento, da Fincalabra S.p.A. nella misura del 10 per cento, da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero nella misura dello 0,2 per cento e dai seguenti soci nella misura dello 0,1 per cento ciascuno: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone; Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria; Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia; Azienda Ospedaliera "Dulbecco" di Catanzaro; Azienda Ospedaliera di Cosenza; Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria. 2. Alla costituzione della società ReDigit S.p.A. provvede il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della società, i cui contenuti si conformano a quanto stabilito dal d.lgs. 175/2016. L’atto costitutivo e lo statuto di ReDigit S.p.A. prevedono che la società sia costituita nella forma della società per azioni; la durata della società è a tempo indeterminato; la sede legale è stabilita nel Comune di Catanzaro, presso la Cittadella regionale “Jole Santelli” e possono essere istituite sedi secondarie e unità locali operative con delibera degli organi societari. 3. Il capitale sociale iniziale della società è fissato in 3.000.000,00 euro; il numero delle azioni è pari a 1.000,00 euro ciascuna per un valore nominale pari a 3.000,00 euro; le azioni sono indivisibili e ciascuna di essa dà diritto a un voto; è vietata la circolazione delle azioni a eccezione del caso in cui queste siano acquistate da parte degli enti e dei soggetti autorizzati dalla presente legge a partecipare al capitale sociale. 4. Non possono essere soci della società soggetti privati, a cui è fatto divieto di acquisire o detenere a qualunque titolo le sue azioni. 5. Le azioni della società possono essere acquistate, anche attraverso la sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dagli enti che compongono il SIIR, dagli altri enti pubblici regionali, dagli enti locali presenti nel territorio regionale, dalle aziende del sistema sanitario regionale, dalle società in house providing a capitale interamente pubblico partecipate dallo Stato, dalla Regione Calabria o dagli enti pubblici presenti nel territorio regionale. 6. Ciascun socio diverso dalla Regione Calabria, da Fincalabra S.p.A. e da Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero non può detenere, anche indirettamente, una quota superiore all’1 per cento del capitale sociale di ReDigit S.p.A. 7. La partecipazione, diretta o indiretta, della Regione Calabria al capitale sociale di ReDigit S.p.A. non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale. 8. Ciascun socio si può avvalere di ReDigit S.p.A. come sua società in house providing. Art 4 (Oggetto sociale, compiti e funzioni di ReDigit S.p.A.) 1. La società ReDigit S.p.A. ha come oggetto sociale le seguenti attività: a) definizione di piani e programmi nel settore ICT; b) progettazione, attuazione e gestione operativa di interventi ICT; c) razionalizzazione di sistemi già in esercizio; d) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi; e) organizzazione, realizzazione, messa in opera e gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e impianti informatici; f) gestione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l’interoperabilità e la cooperazione applicativa; g) supporto alla definizione e realizzazione dei piani di sicurezza delle infrastrutture digitali materiali e immateriali regionali; h) gestione delle attività per la manutenzione e per il supporto all’attuazione del Piano triennale per la transizione digitale della Regione Calabria; i) gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete e dei servizi digitali di base utilizzati dall’amministrazione regionale; j) gestione tecnica dei portali web della rete intranet regionale e delle richieste di abilitazione ai servizi informatici e agli applicativi regionali; k) messa in servizio dei sistemi; l) realizzazione e diffusione di prodotti e servizi informatici; m) promozione dell’innovazione tecnologica e funzionale degli enti soci anche attraverso la ricerca, la formazione, la creazione di competenze digitali e lo sviluppo di start-up; n) comunicazione multimediale e produzione di contenuti editoriali; o) supporto alla transizione digitale degli enti del territorio regionale tramite l’individuazione, lo sviluppo, la diffusione e la gestione di tecnologie ICT, funzionali a promuovere processi digitali e dematerializzati e a realizzare un’amministrazione digitale aperta, integrata, efficiente ed efficace; p) erogazione di servizi al cittadino e di servizi amministrativi basati sull’utilizzo di sistemi ICT; q) assistenza tecnica, progettazione, gestione, monitoraggio, verifiche e rendicontazione di attività connesse alla fruizione e all’utilizzo di fondi strutturali e d’investimento europei e di altri progetti finanziati con stanziamenti sovranazionali, statali o regionali, a gestione diretta e indiretta, per la realizzazione di interventi nel settore dell’ICT; r) compiti di stazione appaltante e centrale di committenza per tutte le procedure di acquisto nel settore dell’ICT, in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante (SUA) della Regione Calabria, anche nell’interesse della Regione Calabria, degli altri soci oltre che dei loro enti strumentali, delle loro società partecipate, delle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, oltre che in favore dei soggetti indicati all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26 (Istituzione dell’autorità regionale denominata “Stazione Unica Appaltante” e disciplina della trasparenza in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture). 2. La società, nell’ambito delle proprie competenze, concorre al perseguimento dei compiti istituzionali della Regione Calabria, dei soci, delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa e, nei casi consentiti, dei loro enti strumentali, delle società da loro interamente partecipate e delle fondazioni, erogando i servizi di interesse generale previsti dalla presente legge e provvedendo all’autoproduzione di beni e servizi. Art. 5 (Organi societari e controllo analogo) 1. L’amministrazione della società all’atto della sua costituzione è affidata a un amministratore unico nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; lo statuto può prevedere che l’organo di amministrazione della società sia composto in forma collegiale da un consiglio di amministrazione di tre membri, nel quale un membro è nominato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed è garantito il principio di equilibrio di genere nella misura della metà degli altri componenti; in caso di nomina dell’organo di amministrazione in forma collegiale, il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore a norma dell’articolo 11, comma 9, lettera a), del d.lgs. 175/2016, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea; ai sensi dell’articolo 2449 del Codice civile, la nomina e la revoca dell’amministratore unico o della maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è riservata alla Regione Calabria, che vi provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo e un supplente nominati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e due effettivi e un supplente nominati dal Presidente della Giunta regionale con decreto. Questi ultimi membri, nominati ai sensi dell’articolo 2449 del Codice civile sono scelti, per un terzo dei componenti, nel rispetto del principio di equilibrio di genere. 3. I componenti degli organi societari possiedono adeguata qualificazione e comprovata esperienza professionale e non versano nelle condizioni d’inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) e dalle altre vigenti norme di legge statale e regionale che regolano la materia. 4. Ai componenti degli organi societari non possono essere riconosciuti gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato; il limite massimo del compenso lordo annuale onnicomprensivo dei componenti degli organi di amministrazione della società corrisponde a quello stabilito dall’articolo 11, commi 6 e 7, del d.lgs. 175/2016. 5. Agli organi di amministrazione e controllo della società si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. 6. La revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione; l’incarico è conferito dall’assemblea che determina anche il corrispettivo. 7. L’organo di amministrazione della società, qualora costituito in forma collegiale, può nominare un direttore generale definendone le competenze e i poteri; al direttore generale della società, se nominato, si applicano le norme sulla responsabilità degli amministratori in base a quanto stabilito dall’art. 2396 del Codice civile. 8. I soci esercitano sulla società in modo congiunto il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e sui propri uffici in relazione ai servizi prestati dalla società nei loro confronti. Il controllo analogo dei soci è esercitato mediante la loro partecipazione al capitale sociale con l’esercizio dei conseguenti poteri di socio e mediante la loro partecipazione al comitato di coordinamento dei soci costituito dai legali rappresentanti di ciascun socio o da loro delegati. In base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 2, lettera c), del d.lgs. 175/2016, il funzionamento del comitato di coordinamento dei soci è regolato da patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo congiunto di tutti i soci nei confronti della società. Il comitato di coordinamento dei soci esercita sulla società tutti i poteri di monitoraggio, indirizzo e coordinamento previsti dalla legge quale condizione per consentire alla società di operare come organismo in house providing dei suoi soci; a tal fine lo statuto della società, in base a quanto stabilito dall’articolo 16 del d.lgs. 175/2016, comma 2, lettera a), può anche contenere clausole in deroga alle disposizioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo 2409-novies del Codice civile. 9. Allo scopo di consentire a ReDigit S.p.A. di ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dai suoi soci oltre che dai loro enti strumentali, dalle loro società interamente partecipate, dalle fondazioni e delle altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, lo statuto della società si adegua a quanto a tal fine prescritto dall’articolo 16 del d.lgs. 175/2016 e dalle altre norme di legge statali e regionali, prevedendo che oltre l’80 per cento del fatturato della società sia prodotto nello svolgimento dei compiti così affidati; la produzione ulteriore rivolta a finalità diverse è ammessa in misura non superiore al 20 per cento del fatturato ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società. 10. La società è sottoposta all’indirizzo, alla vigilanza e al controllo della Regione Calabria per il tramite del Dipartimento competente in materia di transizione digitale. Art. 6 (Personale di ReDigit S.p.A.) 1. Per la gestione del personale di ReDigit S.p.A. si applicano le norme contenute negli articoli 19 e 25 del d.lgs. 175/2016; la società con proprio provvedimento, sottoposto a idonee forme di pubblicità, stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del proprio personale con procedure conformi ai principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 35, comma 3, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La società può avvalersi del personale incardinato nell’organico dei suoi soci con il ricorso agli strumenti del distacco o del comando, nel rispetto della legislazione vigente e previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria. 2. Nel rispetto degli articoli 19 e 25 del d.lgs. 175/2016, il personale dipendente a tempo indeterminato della Vibo Sviluppo Spa in liquidazione è trasferito alla costituenda ReDigit S.p.A., con l’inquadramento che è ritenuto maggiormente adeguato rispetto all’esperienza curriculare acquista dagli stessi. Art. 7 (Modalità di affidamento delle attività a ReDigit S.p.A) 1. La Regione Calabria e ReDigit S.p.A. regolano mediante specifici disciplinari l’esecuzione da parte della società delle attività ad essa affidate. 2. La Regione, gli altri soci di ReDigit S.p.A. e i loro enti strumentali, le società da questi interamente partecipate, le fondazioni e le altre articolazioni che fanno parte della loro organizzazione amministrativa, si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la società in house a controllo plurimo ReDigit S.p.A. e regolano i rapporti con la società mediante specifico disciplinare. 3. Gli altri enti pubblici, anche locali, gli organismi di diritto pubblico e le società pubbliche che operano nel territorio regionale, che non rientrano nell’organizzazione della Regione Calabria o degli altri soci della società, possono affidare a ReDigit S.p.A. lo svolgimento di attività rientranti nel suo oggetto sociale. A tal fine, nel rispetto dei limiti di fatturato ammessi per attività erogate in favore di enti diversi dai soci, la società è autorizzata a sottoscrivere accordi o contratti per acquisire le relative commesse. Art. 8 (Compiti della società in qualità di articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante) 1. La società ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA della Regione Calabria istituita con la l.r. 26/2007, nel settore dell’ICT. 2. Nel settore dell’ICT la società esercita in via esclusiva tutti i compiti e le funzioni attribuiti alla SUA dalla l.r. 26/2007, nel rispetto di quanto definito dai regolamenti attuativi e dalle altre norme dell’ordinamento regionale. 3. All'articolo 1 della l.r. 26/2007, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente: “4quater. Al fine di razionalizzare e di potenziare il sistema di centralizzazione degli acquisti facente capo alla Regione e di migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità delle sue prestazioni, nonché di favorire la tempestività dell’azione amministrativa, ReDigit S.p.A. costituisce articolazione funzionale della SUA per l’esecuzione in esclusiva delle funzioni di cui al comma 1 nell’ambito del settore dell’ICT e dei servizi connessi.”. 4. All'articolo 2, comma 4, della l.r. 26/2007, le parole “La SUA” sono sostituite dalle seguenti: “La SUA, insieme alle sue articolazioni funzionali,”. 5. All'articolo 2, comma 6, della l.r. 26/2007, dopo le parole “al fine di consentire alla SUA” sono aggiunte le seguenti: “e alle sue articolazioni funzionali”. 6. All’articolo 9, comma 1, della l.r. 26/2007, dopo le parole “appositi modelli predisposti dalla SUA” sono aggiunte le seguenti: “o dalle sue articolazioni funzionali nei settori di loro competenza”. 7. All’articolo 7, comma 1, della l.r. 26/2007, dopo le parole “contratti di competenza della SUA” sono aggiunte le seguenti: “e delle sue articolazioni funzionali”. 8. All’articolo 10 della l.r. 26/2007, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: “5. Sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali, sono destinate a ReDigit S.p.A. le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo relative alle procedure nel settore dell’ICT e dei servizi connessi eseguite dalla società, quale articolazione funzionale della SUA nell’ambito dei settori di propria competenza. Eventuali diversi compensi in favore della società relativi alle funzioni di cui alla presente legge sono definiti sulla base della sottoscrizione di apposito disciplinare tra i soggetti interessati, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti norme statali”. 9. In via transitoria, fino alla cessazione degli effetti delle misure disposte dal Governo in attuazione dell’articolo 4 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con cui è stato nominato il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria, di cui all’Accordo sul Piano di rientro della Regione Calabria perfezionato tra i Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze con il Presidente della Regione Calabria in data 17 dicembre 2009 e recepito con delibera di Giunta regionale numero 97 del 12 febbraio 2010, il comma 2 del presente articolo e il comma 4-quater dell'articolo 1 della l.r. 26/2007, introdotto dal comma 3 del presente articolo, non si applicano alle fattispecie disciplinate dall’articolo 3 del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150 (Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario), convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Art. 9 (Disposizioni per la costituzione della società e per la definizione del cronoprogramma di affidamento dei servizi) 1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di transizione digitale, approva lo schema dell’atto costitutivo e dello statuto della società ReDigit S.p.A. 2. Entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e i legali rappresentanti degli altri soci procedono alla costituzione della società ReDigit S.p.A. 3. La Regione e gli enti del sistema regionale si avvalgono della società ReDigit S.p.A. per la realizzazione, evoluzione, gestione e manutenzione dei sistemi informativi di rispettiva competenza, non prima della cessazione dell’efficacia degli eventuali contratti di appalto già in corso. A tal fine il dipartimento competente in materia di transizione digitale entro novanta giorni dalla costituzione della società definisce il cronoprogramma dei relativi affidamenti. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) 1. La copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione al capitale sociale della società ReDigit S.p.A, quantificati complessivamente in 2.670.000,00 euro, di cui 970.000,00 euro nell’annualità 2025, euro 1.000.000,00 nell’annualità 2026 e 700.000,00 euro per l’anno 2027, è garantita dalle risorse allocate alla Missione 01, programma 08 (U.01.08), e dalla contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) del bilancio di previsione 2025-2027. 2. Al fine di garantire l’acquisizione della quota del capitale sociale dell’istituenda società ReDigit S.p.A da parte degli enti del servizio sanitario regionale di cui all’articolo 3, comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a erogare per l’esercizio finanziario 2025 un contributo straordinario e una tantum di 30.000,00 euro allocato alla Missione 01, programma 08 (U.01.08). Alla relativa copertura finanziaria si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti della Missione 20, programma 03 (U 20.03) dell’annualità 2025 del bilancio di previsione 2025-2027. 3. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2025-2027. Art. 11 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria. Allegato A Elenco degli enti aderenti al Sistema Informativo Integrato Regionale della Calabria – SIIR (ex art. 2, comma 3). 1. Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura – Arcea 2. Azienda Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria – Arpacal 3. Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese – Arsac 4. Autorità Regionale Trasporti della Calabria – Art Cal 5. Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria – Aterp Calabria 6. Azienda Calabria Lavoro –ARPAL Calabria 7. Azienda Calabria Verde – Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna 8. Banca Popolare Etica S.c.p.A. 9. Ente Per I Parchi Marini Regionali 10. Ferrovie della Calabria S.r.l. 11. Fincalabra S.p.A. 12. Fondazione Film Commission 13. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Arberesh di Calabria 14. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Grecanica di Calabria 15. Fondazione Istituto regionale per la Comunità Occitana di Calabria 16. Fondazione Mediterranea Terina 17. Parco Naturale Regionale delle Serre 18. Società Aeroportuale Calabrese SACAL S.p.A. 19. SORICAL S.p.A. 20. Terme Sibarite S.p.A. 21. Azienda per il governo della sanità della Regione Calabria – Azienda Zero 22. Azienda Sanitaria Provinciale – Catanzaro 23. Azienda Sanitaria Provinciale – Cosenza 24. Azienda Sanitaria Provinciale – Crotone 25. Azienda Sanitaria Provinciale – Reggio Calabria 26. Azienda Sanitaria Provinciale – Vibo Valentia 27. Azienda Ospedaliera "Dulbecco" – Catanzaro 28. Azienda Ospedaliera – Cosenza 29. Azienda Ospedaliera "Bianchi Melacrino Morelli" – Reggio Calabria