Legge regionale 4 aprile 2025, n. 20 Strategie di intervento educativo e inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali. (BURC n. 68 del 4 aprile 2025) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Calabria, in applicazione della direttiva emanata il 27 dicembre 2012 dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Strumenti d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), dei principi sanciti dagli articoli 3 , 32 e 38 della Costituzione e dall’articolo 2, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale e della legge regionale 11 aprile 2012, n. 10 (Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento), riconosce i bisogni educativi speciali (BES) come l’area dello svantaggio scolastico più ampia di quella riferibile alla presenza di deficit e che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e i disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) possono ostacolare il pieno sviluppo dell’individuo e rendere il percorso scolastico complesso e difficoltoso. 2. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e degli studenti che hanno necessità di attenzione speciale nel corso del loro percorso scolastico per BES. 3. La presente legge, in particolare, al fine di promuoverne l’inclusione scolastica e sociale, reca disposizioni: a) per gli alunni con specifici problemi di salute in quanto affetti da patologie croniche o transitorie che necessitano di somministrazioni di farmaci o interventi coordinati durante l’orario scolastico; b) per il riconoscimento e la valorizzazione, tra i BES, degli alunni con alto potenziale cognitivo al fine di: 1) comprendere e soddisfare i loro bisogni relazionali ed emozionali; 2) garantire il loro diritto alle pari opportunità di formazione e di istruzione; 3) promuovere lo sviluppo delle loro potenzialità; 4) incoraggiare il loro successo scolastico; 5) commisurare il loro rendimento scolastico alle potenzialità di cui sono dotati, prevenendo l'abbandono scolastico conseguente al mancato soddisfacimento delle loro esigenze cognitive. 4. Le finalità di cui ai commi 2 e 3 sono perseguite attraverso: a) l'identificazione precoce degli alunni con BES; b) l'adozione di piani didattici personalizzati (PDP) e di profili educativi specifici; c) l’attività di sensibilizzazione e la formazione degli insegnanti affinché siano in grado di riconoscere e supportare gli alunni con BES; d) la creazione, presso il dipartimento regionale competente, di una banca dati dei soggetti con BES presenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale; e) la collaborazione e la comunicazione tra scuola, insegnanti, specialisti e genitori per tutelare e promuovere le esigenze e i bisogni degli alunni con BES; f) l’attività di sensibilizzazione e informazione dei genitori; g) la creazione di una rete di intervento sui BES; h) la sinergia tra istituzioni scolastiche e servizi di Unità operative di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza (UONPIA) della Regione Calabria. Art. 2 (Bisogni educativi speciali) 1. Ai fini della presente legge, i BES sono espressi da quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita fino ai diciotto anni, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali, familiari, contestuali o in combinazione di questi che li ostacolano nell’apprendimento e nello sviluppo e rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano una risposta adeguata e personalizzata. 2. L’area di svantaggio scolastico dei BES comprende, in particolare, le seguenti sottocategorie: a) della disabilità; b) dei disturbi evolutivi specifici, all’interno dei quali rientrano: 1) i DSA; 2) i deficit del linguaggio; 3) i deficit delle abilità non verbali; 4) i deficit della coordinazione motoria; 5) i disturbi da ADHD; c) dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale; d) della plus-dotazione e dell’alto potenziale cognitivo di cui all’articolo 3. Art. 3 (Definizione di alunno con alto potenziale cognitivo) 1. Ai fini della presente legge, per alunno con alto potenziale cognitivo (APC) o plus-dotato si intende l'alunno o lo studente che, nel corso degli studi, abbia manifestato o abbia la potenzialità di manifestare, in una o più aree, una maggiore e più veloce capacità di apprendimento e un precoce raggiungimento di livelli specifici di competenze e di conoscenze rispetto ai coetanei con un grado pari di scolarizzazione. Art. 4 (Strategie di intervento educativo e di inclusione scolastica) 1. La presente legge detta norme in materia di interventi educativi e inclusione scolastica dei soggetti con BES volte a creare sinergie tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private, le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie. 2. La Regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite l’Osservatorio Istruzione, già istituito presso il dipartimento regionale competente, raccoglie i dati ed effettua una ricognizione dei BES al fine di determinare il fabbisogno e promuovere gli interventi compatibili con le risorse di bilancio regionali, nazionali e comunitarie disponibili. 3. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con BES. 4. La Regione, in collaborazione con gli assessorati regionali competenti, gli enti locali, l’Ufficio scolastico regionale e le aziende sanitarie provinciali (ASP), nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare l’inclusione scolastica degli alunni con BES, tra i quali, in particolare, la predisposizione di una griglia per l’individuazione di aree relative ai BES. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Art. 5 (Scuola dell’infanzia: individuazione precoce degli alunni con APC e con altri BES) 1. La presente legge riconosce la scuola dell’infanzia quale osservatorio privilegiato per la conoscenza degli alunni con APC e l’individuazione precoce di altri BES al fine di sviluppare integralmente la personalità del bambino nell’esperienza educativa, sintonizzare il rispetto per le dimensioni proprie dello sviluppo evolutivo dell’infanzia con la capacità di proporre esperienze e svolgere itinerari progettuali di attività. 2. Qualora la scuola o lo psicologo scolastico, ove presente, individui un alunno con un presunto APC, comunica alla famiglia l'opportunità di procedere a uno specifico profilo educativo che: a) tenga conto delle specifiche esigenze e interessi; b) preveda attività di arricchimento curriculari ed extracurriculari, quali laboratori, progetti speciali e partecipazione a competizioni; c) preveda tutoraggio e mentoring da parte di esperti, studenti delle scuole secondarie e studenti universitari. Art. 6 (Misure educative e didattiche per alunni con BES) 1. Le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di considerazioni didattiche, gli allievi con BES, possono avvalersi di opportuni strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalla l. 170/2010 nonché delle misure di supporto previste dalla l. r. 10/2012. 2. Agli studenti con BES le istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse autonome disponibili, garantiscono: a) l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. Art. 7 (Misure didattiche per alunni con APC) 1. All'inizio di ciascun anno scolastico, in accordo con le famiglie, per gli alunni con APC possono essere adottati PDP, nei quali si tiene conto dei bisogni relazionali ed emotivi, degli interessi e delle attitudini di ciascun alunno, nonché di eventuali altri BES. 2. I PDP possono, altresì, prevedere la frequenza di una classe superiore per l'apprendimento di una o più discipline, l'arricchimento, l'approfondimento e l'unificazione di una o più discipline previste dal programma di studio della classe frequentata dall'alunno, nonché il ricorso a metodi di apprendimento individuali. 3. La scuola può prevedere gruppi di lavoro e di studio costituiti da alunni con APC che frequentano la stessa classe o classi diverse. 4. Le misure didattiche applicate nei PDP sono sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle stesse in relazione alle condizioni di ciascun alunno. 5. Per l'adozione dei PDP e per il successivo monitoraggio delle misure didattiche applicate, la scuola può avvalersi, anche su richiesta della famiglia e nel limite delle risorse autonome disponibili, della collaborazione di figure professionali specifiche. Art. 8 (Banca dati BES e Rete BES) 1. È istituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa europea e statale vigente in materia di tutela dei dati personali, la Banca dati dei soggetti con BES, di seguito denominata Banca dati BES, presenti sul territorio regionale, implementata dai dati forniti dall’Osservatorio regionale Istruzione e, previa intesa, dall’Ufficio scolastico regionale. 2. Presso il dipartimento regionale competente in materia di istruzione è istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la Rete di intervento sui BES, di seguito denominata Rete BES, composta da rappresentanti di Regione, enti locali, Ufficio scolastico regionale, servizi UONPIA, Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS) Calabria e CTS Calabria. 3. Compito della Rete BES è costruire sinergie per l’individuazione precoce e la presa in carico tempestiva dei soggetti con APC e con altri BES, programmando interventi multidisciplinari a beneficio della persona destinataria di attenzioni educative speciali, nonché monitorare e valutare le strategie di intervento idonee a individuare soluzioni in aiuto ai suddetti alunni. 4. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di gestione e implementazione della Banca dati BES, nonché il numero dei componenti della Rete BES e le norme per il suo funzionamento. 5. La partecipazione ai lavori della Rete BES, che si riunisce preferibilmente in modalità telematica, è a titolo onorifico e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Art. 9 (Protocollo d’intesa tra Regione, ASP, dirigenti scolastici e servizi territoriali) 1. La Regione si avvale dello strumento del protocollo d’intesa, da stipulare con i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio, le ASP e i servizi territoriali, al fine di: a) promuovere corsi di formazione per docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado; b) promuovere corsi di formazione per gli operatori del settore socio-educativo; c) attivare presso ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, uno sportello di ascolto e di consulenza educativa, dedicato a tutte le componenti della comunità educante: studenti, docenti, genitori, personale amministrativo tecnico e ausiliario (ATA); d) promuovere la continuità educativa tra scuola e famiglia; e) promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e apprendimento; f) prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione, marginalità e devianza; g) individuare e approfondire metodologie strategiche educative e di insegnamento agli alunni con BES; h) promuovere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell’ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale; i) mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione progettuale tra le varie agenzie educative presenti sul territorio al fine di concertare e condividere strategie educative e formative comuni; j) promuovere l’inclusione degli alunni in situazione di disagio per consentire loro di raggiungere realistici traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo sia come segno di civiltà per la comunità di appartenenza; k) prevedere interventi coordinati per la gestione degli alunni affetti da patologie croniche o transitorie che necessitano di somministrazioni di farmaci o interventi coordinati durante l’orario scolastico; l) promuovere l’integrazione di nuove strategie e modalità operative che risultino adeguate alla individualità e specificità di ogni soggetto. 2. Il protocollo d’intesa di cui al presente articolo si propone i seguenti obiettivi: a) contrastare e prevenire il disagio scolastico e sociale; b) promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo come risorsa preziosa della vita sociale; c) favorire il processo di inclusione della persona nel proprio ambiente; d) promuovere spazi di dialogo e confronto tra agenzie educative; e) attuare forme di collaborazione interistituzionale; f) facilitare i processi di apprendimento degli alunni; g) predisporre attività di recupero volto al rinforzo dell’apprendimento; h) ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l’integrazione e l’apprendimento; i) favorire l’integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà; j) favorire l’inserimento, l’integrazione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni con BES; k) accrescere il benessere globale dell’alunno; l) ridurre le difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell’alunno con BES; m) diffondere un clima positivo nel contesto scolastico; n) fornire al docente strumenti e competenze adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche. Art. 10 (Sportello di ascolto) 1. Presso ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili e senza nuovi oneri a carico del bilancio regionale, può essere attivato lo Sportello di ascolto di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), per l'ascolto, l'assistenza e la consulenza psicologica di studenti, genitori, docenti e personale ATA, ed è individuato, tra il personale docente, il Referente dello Sportello di ascolto. 2. In concomitanza con l’avvio dello Sportello di ascolto, ogni dirigente scolastico presenta a tutte le classi lo Sportello di cui al comma 1 e la possibilità di accedere a colloqui, con personale esperto dell’ASP, da parte degli alunni, dei genitori, dei docenti e del personale ATA. 3. Ogni dirigente scolastico individua un locale dell’istituto idoneo allo svolgimento dei colloqui e definisce e pubblicizza le modalità della relativa richiesta nonché i giorni e gli orari dedicati agli stessi. 4. Gli interventi, concordati e coordinati tra il personale esperto dell’ASP e l’istituzione scolastica, mirano a realizzare: a) attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, a studenti e a famiglie per rispondere ai disagi personali e familiari e per prevenire l’insorgere di forme di malessere psicofisico; b) servizi di assistenza psicologica per il personale scolastico nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali e traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio; c) servizi di assistenza psicologica e di sostegno alla genitorialità rivolti a studenti e famiglie per fornire supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologici; d) azioni volte alla formazione dei docenti, dei genitori e degli studenti, sulle tematiche riguardanti i corretti stili di vita, sulla prevenzione di comportamenti a rischio per la salute. Art. 11 (Linee guida per favorire l’inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico) 1. La Giunta regionale, con il supporto di un gruppo di lavoro istituito a cura del dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di salute e del dirigente generale competente in materia di istruzione e composto, previa intesa con gli enti di appartenenza e su designazione degli stessi, da rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale, delle Aziende ospedaliere e delle ASP, dei Pediatri di libera scelta, delle Università della Calabria e delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori, emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida volte ad agevolare l'effettiva inclusione degli studenti con disabilità sia fisica sia psichica, all'interno di percorsi scolastici o formativi, nonché l'inserimento sociale degli stessi, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali. 2. Per innovare l’organizzazione didattica tradizionale, sostenere gli studenti nei percorsi didattici in modo da ridurre l’abbandono scolastico e colmare il divario di apprendimento tra gli studenti, soprattutto tra quelli con buoni voti e quelli in difficoltà, con un’attenzione particolare ai ragazzi di origine straniera, le linee guida di cui al comma 1 prevedono le modalità della sperimentazione, nel rispetto delle competenze e delle normative europee e statali di settore, di applicazioni di intelligenza artificiale a sostegno dei percorsi di apprendimento nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado e per il contrasto alla dispersione scolastica. 3. Le linee guida di cui al comma 1 definiscono gli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, anche con riferimento specifico agli alunni affetti da patologie croniche o transitorie che necessitano di somministrazioni di farmaci o interventi coordinati durante l’orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica e durante le uscite didattiche. Art. 12 (Clausola valutativa) 1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all’articolo 8, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni sui seguenti aspetti: a) analisi quantitativa e qualitativa dei percorsi di individuazione precoce degli alunni con BES e, in particolare, con APC; b) analisi e monitoraggio delle misure educative e didattiche di cui all’articolo 6; c) istituzione e attivazione della Banca dati BES e della Rete BES di cui all’articolo 8; d) adozione del regolamento regionale di cui all’articolo 8; e) sottoscrizione dei protocolli d’intesa di cui all’articolo 9; f) quantificazione e monitoraggio della istituzione, negli istituti scolastici, degli Sportelli di ascolto di cui all’articolo 10 e monitoraggio, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, delle richieste di accesso ai colloqui ivi previsti; g) redazione delle linee guida, per favorire l’inclusione scolastica e per la somministrazione di farmaci in orario scolastico, di cui all’articolo 11. 2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Art. 13 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.