Legge regionale 4 aprile 2025, n. 21 Sostituzione dell’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). (BURC n. 68 del 4 aprile 2025) Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 17/2005) 1. L’articolo 25 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente: “Art. 25 (Difesa delle coste e conservazione delle spiagge) 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 8, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2005), sono di competenza dei Comuni costieri, secondo i relativi ordinamenti e nei limiti delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci: a) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili; b) l’approvazione e l’esecuzione diretta degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi; c) l’approvazione degli interventi stagionali di ripascimento delle spiagge proposti dai soggetti privati, titolari della concessione demaniale antistante, per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi. L’iter di approvazione prevede: 1) la presentazione del progetto di ripascimento stagionale unitamente alla relazione tecnica, da redigere in conformità alle normative vigenti, da parte del concessionario, sia in forma singola che associata con altri concessionari operanti nello stesso Comune; 2) l’indizione, entro i successivi cinque giorni, fatta salva la sospensione dei termini per integrazione documentale, della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con chiusura della conferenza e rilascio dell’autorizzazione entro i successivi novanta giorni nel rispetto del medesimo articolo; 3) il rilascio, direttamente all’interno della conferenza dei servizi, del parere regionale di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e dell’autorizzazione ambientale ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2016, n. 173 (Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini) da parte dei competenti uffici della Regione Calabria. 2. Le attività di campionamento e analisi dei materiali di escavo utilizzati, realizzate anche in forma associata da più operatori, sono effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal) o da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05. 3. L’autorizzazione all’esecuzione del ripascimento stagionale da parte dei privati ha la seguente durata, in conformità al d.m. 173/2016: a) due anni in caso di utilizzo di sedimenti interni ai porti non turistici o imboccature portuali per volumi superiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione completa, prorogabile di un solo anno previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei due anni; b) tre anni in caso di utilizzo di sedimenti da porti turistici, altre aree costiere o imboccature portuali per volumi inferiori a 40.000 mc che prevedono una caratterizzazione semplificata, prorogabile di due anni previa caratterizzazione suppletiva svolta prima della scadenza dei tre anni; c) rimane applicabile la replicabilità annuale degli interventi per un massimo di dieci anni, ai sensi del paragrafo 3.1.2 del Capitolo 3 dell’Allegato tecnico del d.m. 173/2016, in caso di piccoli interventi di ripascimento strutturale che comportano un apporto complessivo annuo di sedimenti marini inferiore a 5.000 mc. 4. I progetti di cui all’articolo 96, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) sono elaborati tenendo conto delle attività economiche esercitabili e nell’ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero, nel rispetto della dinamica naturale dei litorali. 5. L’approvazione dei progetti è effettuata tramite conferenza dei servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione, a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati, il Genio civile opere marittime e ogni altra amministrazione competente.”. Art.2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art.3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).