Legge regionale 28 gennaio 2025, n. 5 Modifiche e integrazioni all’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2012). (BURC n. 18 del 28 gennaio 2025) Art. 1 (Modifiche e integrazioni dell’articolo 39 della l.r. 47/2011) 1. Al comma 1 dell’articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012), dopo le parole “il QTE deve essere approvato dalla Regione.” sono aggiunti i seguenti periodi: “Il collaudo finale, di cui al successivo comma 1-quinquies 4, ha a oggetto solo gli alloggi sui quali, a seguito della rimodulazione di cui al presente comma, ricade il contributo, oltre che le parti comuni dell’edificio. I soggetti attuatori possono apportare varianti al progetto, anche a seguito della rimodulazione di cui al presente comma, purché siano rispettati sia i criteri di cui al relativo avviso pubblico, sia la normativa SIEG sul divieto di sovracompensazione.”. 2. All’articolo 39 della l.r. 47/2011, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “6. Per gli alloggi destinati alla locazione permanente, al soggetto attuatore e al soggetto beneficiario finale dell’alloggio è riconosciuta la facoltà di stipulare il contratto di locazione con patto di futura vendita in luogo del contratto di locazione, anche nei casi in cui la locazione abbia già avuto inizio. In tal caso, il contributo regionale si intende attribuito sulla base delle previsioni già stabilite dal bando ex legge regionale 16 ottobre 2008, n. 36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale) per gli alloggi da cedere in locazione con patto di futura vendita, per tutti gli interventi, siano essi scaturiti dal bando ex l.r. 36/2008 che dal bando punto 3.3. Ai fini della determinazione del periodo per l’avveramento della condizione posta alla stipula della futura vendita si tiene conto, quale termine iniziale, della data del decreto di finanziamento della Regione Calabria al soggetto attuatore. Pertanto, se la percentuale di contributo assegnata al soggetto attuatore per gli alloggi destinati alla locazione è maggiore della percentuale di contributo stabilita per il patto di futura vendita, da individuarsi con riferimento agli scaglioni percentuali fissati per il patto di futura vendita, di cui al bando ex l.r. 36/2008, il soggetto attuatore restituisce alla Regione Calabria la somma relativa alla percentuale di contributo in eccesso. Il soggetto attuatore trasmette alla Regione copia del contratto di locazione con patto di futura vendita entro dieci giorni dalla stipula. Ricevuta la copia del contratto, la Regione comunica le modalità di restituzione del contributo in eccesso. Prima della stipula dell’atto pubblico di vendita è verificato il possesso dei requisiti soggettivi del conduttore o acquirente da parte del competente dipartimento della Regione Calabria, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 869 del 4 novembre 2003, anche rispetto gli interventi di cui al punto 3.3 del Programma operativo scaturito dall’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 347 del 30 luglio 2012 e n. 452 del 30 ottobre 2014.”. 3. All’articolo 39 della l.r. 47/2011, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: “7. I soggetti attuatori assegnatari del contributo per la realizzazione di alloggi destinati all'inclusione sociale, come microcomunità, residenze collettive per l’autonomia, alberghi sociali, possono presentare istanza di conversione della tipologia di alloggio, da edilizia residenziale sociale a edilizia libera, decorsi almeno cinque anni dall'inizio della gestione del servizio. Se la percentuale di contributo assegnata al soggetto attuatore è maggiore della percentuale di contributo stabilita per la conversione, da individuarsi con riferimento agli scaglioni percentuali fissati per il patto di futura vendita, di cui al bando ex l.r. 36/2008, il soggetto attuatore restituisce alla Regione Calabria la somma relativa alla percentuale di contributo in eccesso. Accolta l'istanza, che deve prevedere la conversione in edilizia libera di tutto l'intervento finanziato, la Regione comunica le tempistiche e la tipologia di documentazione da trasmettere, nonché le modalità di restituzione del contributo in eccesso.”. 4. All’articolo 39 della l.r. 47/2011, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: “8. Fermo restando il numero di alloggi autorizzato, che dovrà essere integralmente realizzato nei termini stabiliti dalla presente legge, è consentito ai soggetti attuatori l’accorpamento di due o più interventi in un unico progetto. In tal caso, il soggetto attuatore trasmette alla Regione il nuovo progetto unico, comprendente il numero di alloggi complessivamente autorizzato, anche in seguito alla eventuale rimodulazione di cui al comma 1, unitamente al nuovo QTE, che è approvato dai competenti uffici regionali. L’accorpamento implica la convergenza dei finanziamenti assegnati sul nuovo progetto unico. L’accorpamento non comporta deroghe né proroghe ai tempi di realizzazione stabiliti dalla presente legge.”. Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 3 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.