Legge regionale n. 15 del 18/3/2025
" ntegrazioni dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 47 provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2019). "

Contenuto essenziale
La presente legge prevede una proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la liquidazione definitiva delle comunità montane soppresse, stabilendo l’obbligo per il Commissario liquidatore di presentare periodicamente una relazione sullo stato delle procedure di liquidazione. L’attività di liquidazione si è rivelata più complessa del previsto, a causa di problematiche come il contenzioso pendente, le difficoltà con le posizioni INPS degli ex dipendenti, i mutui e le procedure di vendita dei beni. Inoltre, la legge prevede che il Commissario invii relazioni periodiche alla struttura regionale competente e attribuisce funzioni di monitoraggio e intervento alla Giunta regionale e al Dipartimento Transizione digitale e attività strategiche. L’articolo 2 riguarda la norma finanziaria e l’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della legge.

Destinatari
  • I Commissari liquidatori delle comunità montane soppresse.

Benefici

Adempimenti

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.