Contenuto essenziale
La presente legge prevede una proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la liquidazione definitiva delle comunità montane soppresse, stabilendo l’obbligo per il Commissario liquidatore di presentare periodicamente una relazione sullo stato delle procedure di liquidazione. L’attività di liquidazione si è rivelata più complessa del previsto, a causa di problematiche come il contenzioso pendente, le difficoltà con le posizioni INPS degli ex dipendenti, i mutui e le procedure di vendita dei beni. Inoltre, la legge prevede che il Commissario invii relazioni periodiche alla struttura regionale competente e attribuisce funzioni di monitoraggio e intervento alla Giunta regionale e al Dipartimento Transizione digitale e attività strategiche. L’articolo 2 riguarda la norma finanziaria e l’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della legge.
Destinatari
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I Commissari liquidatori delle comunità montane soppresse.
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio regionale.