Contenuto essenziale
La presente legge dispone l’abrogazione della legge regionale 16 novembre 2009, n. 25, recante “Norme per lo svolgimento delle elezioni primarie per la scelta del candidato alla Presidenza della Giunta regionale”.
La norma oggetto di abrogazione, pur prevedendo un quadro procedurale per lo svolgimento delle primarie, non è mai stata concretamente applicata.
Destinatari
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I candidati alle selezioni delle elezioni del Presidente della Giunta regionale.
Benefici
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Un evidente risparmio di spesa per il bilancio regionale, con conseguente riprogrammazione delle risorse destinate al finanziamento della legge abrogata, da destinarsi, in sede di approvazione del bilancio, alla realizzazione di presidi di legalità e sicurezza.
Adempimenti
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Dalla presente legge non derivano obblighi attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.