Contenuto essenziale
La presente legge reca misure volte a favorire la progressiva riduzione del bacino regionale dei lavoratori individuati dalla normativa nazionale di cui al decreto-legge n. 44 del 2023, nel perseguimento dell'obiettivo di promuovere condizioni di lavoro sicure e dignitose.
L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento normativo, consistenti nella promozione del lavoro sicuro e dignitoso e nella progressiva riduzione del bacino regionale dei soggetti individuati dal decreto-legge n. 44 del 2023.
L'articolo 2 disciplina le misure attuative demandate al Dipartimento regionale competente in materia di lavoro, prevedendo l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale dei soggetti appartenenti al bacino, contenente le relative informazioni professionali, nonché l'adozione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un programma operativo. La disposizione prevede, altresì, la fuoriuscita definitiva dal bacino in caso di rifiuto delle misure previste.
L'articolo 3 disciplina le risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi, prevedendo uno stanziamento fino a 5 milioni di euro annui per gli incentivi alla fuoriuscita volontaria dal bacino e l'impiego di risorse fino a 20 milioni di euro a valere sul Programma regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 per il finanziamento delle assunzioni e delle politiche attive del lavoro. La disposizione individua, inoltre, i riferimenti normativi nazionali che costituiscono il presupposto del relativo finanziamento.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore della legge, stabilendo che la stessa acquista efficacia il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
Destinatari
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I lavoratori ancora appartenenti al bacino regionale di cui all'articolo 3, comma 3-quater.1, del d.l. n. 44/2023
Benefici
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Promuovere lavoro sicuro e dignitoso e favorire il progressivo “svuotamento” del bacino regionale dei soggetti indicati dal decreto-legge 44/2023.
Adempimenti
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Art.2, comma 2:entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento competente in materia di lavoro definisce, con proprio atto, il programma degli interventi.
Norma finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, si provvede mediante le risorse già disponibili a legislazione vigente: per la lettera b), nel limite di 5 milioni di euro annui, con le risorse previste dalla normativa statale richiamata; per le lettere c) e d), con le risorse del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, Priorità 4 "Occupazione", nel limite massimo di 20 milioni di euro.