Contenuto essenziale
La presente legge modifica e integra la legge regionale 26 novembre 2001, n. 30, recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati, con particolare riguardo alla regolamentazione della raccolta dei tartufi, all'aggiornamento delle procedure amministrative, alla riorganizzazione delle competenze amministrative e degli organismi tecnici, nonché al rafforzamento delle attività di controllo e del sistema sanzionatorio.
L'intervento normativo introduce misure di semplificazione amministrativa, prevedendo l'estensione della validità dei tesserini di raccolta a dieci anni, la possibilità del loro rilascio in formato digitale e la ridefinizione dei soggetti competenti al rilascio. Contestualmente, vengono aggiornate le competenze amministrative attraverso il trasferimento di funzioni già attribuite alle Comunità montane all'Azienda Calabria Verde e il riordino delle attribuzioni del Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.
La legge interviene, inoltre, sulla composizione e sul funzionamento degli organismi tecnici consultivi e delle commissioni competenti, ampliandone la rappresentanza scientifica e istituzionale e disciplinando le modalità di svolgimento degli esami di idoneità e dei percorsi formativi per i raccoglitori di tartufi.
Particolare rilievo assume la riforma della disciplina della raccolta dei tartufi, mediante l'introduzione di specifici obblighi per i raccoglitori provenienti da altre regioni, la regolamentazione dell'impiego dei cani da ricerca, l'aggiornamento del calendario di raccolta delle diverse specie, la previsione di attività di censimento e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale e la definizione di limiti quantitativi giornalieri alla raccolta.
L'intervento normativo provvede, altresì, ad aggiornare il sistema sanzionatorio, mediante l'incremento degli importi delle sanzioni amministrative e l'introduzione di specifiche sanzioni per le nuove fattispecie di illecito previste dalla legge.
Infine, la proposta reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Destinatari
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I destinatari della legge sono i raccoglitori di funghi e tartufi, gli operatori del settore, le associazioni micologiche e gli enti pubblici coinvolti nella gestione, autorizzazione e controllo delle attività di raccolta.
Benefici
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La legge produce benefici in termini di semplificazione amministrativa, maggiore efficacia dei controlli, tutela e valorizzazione del patrimonio fungino e tartufigeno regionale, nonché di miglioramento della gestione delle attività di raccolta attraverso il coinvolgimento di soggetti istituzionali e tecnico-scientifici competenti.
Adempimenti
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Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi obblighi attuativi.
Norma finanziaria
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.