Legge regionale n. 21 del 07/7/2026
" Adempimento degli impegni assunti con il governo in attuazione del principio di leale collaborazione e modifiche normative "

Contenuto essenziale
La legge regionale apporta modifiche a diverse normative della Regione Calabria per rispettare gli impegni assunti con il Governo e aggiornare alcune disposizioni in materia di sanità, personale, trasporti, edilizia pubblica e bilancio. L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità prevista dalla normativa regionale finalizzata a garantire la continuità dei servizi sanitari regionali. L’articolo 2 provvede ad aggiornare il riferimento normativo relativo alla disciplina del personale delle Aziende sanitarie e ospedaliere, adeguandolo alla normativa nazionale in materia di mobilità del personale pubblico. L’articolo 3 interviene sulla disciplina delle procedure di stabilizzazione del personale, eliminando la limitazione che escludeva dalle forme contrattuali previste le attività di affiancamento svolte per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE). L’articolo 4 introduce, fino al 31 dicembre 2026, un requisito alternativo per l’accesso al ruolo dei conducenti dei servizi di trasporto pubblico non di linea, riconoscendo la possibilità di accedere anche ai soggetti che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nello svolgimento dell’attività di conducente di veicoli destinati al trasporto pubblico. L’articolo 5 disciplina in via speciale l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nell’ambito del progetto volto al superamento delle condizioni di degrado presenti nel campo ROM di Scordovillo. L’articolo 6 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2027, l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 37 della legge regionale n. 16/1995. L’articolo 7 stabilisce le modalità di copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo 6, quantificate in 100.000 euro per ciascuna annualità 2027 e 2028, mediante l’utilizzo di risorse già disponibili nel bilancio regionale. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Le restanti disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore della legge, stabilendo che le relative disposizioni acquistano efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.

Destinatari
  • La Regione Calabria, gli enti del servizio sanitario regionale, il personale pubblico interessato, i conducenti del trasporto pubblico non di linea, i beneficiari del progetto Scordovillo e gli enti regionali incaricati dell’attuazione delle misure (in particolare ATERP e Giunta regionale).

Benefici
  • La continuità dei servizi pubblici, semplificazione amministrativa, valorizzazione dell’esperienza lavorativa, accelerazione degli interventi abitativi e sostenibilità finanziaria regionale.

Adempimenti
  • L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.

Norma finanziaria
L’articolo stabilisce che le minori entrate derivanti dall’articolo 6, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, saranno compensate utilizzando le risorse già disponibili nella Missione 20, Programma 03 del bilancio regionale 2026-2028. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio per adeguare gli stanziamenti. Viene inoltre precisato che tutte le altre disposizioni della legge non comportano nuovi o maggiori costi per il bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.