Contenuto essenziale
La presente legge introduce una disciplina organica volta alla prevenzione, al monitoraggio e al contenimento della contaminazione da PFAS, in attuazione del principio di precauzione e nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.
La legge individua nella riduzione dell’inquinamento da PFAS una finalità prioritaria per la tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare, della qualità delle risorse idriche e della salvaguardia degli ecosistemi regionali. A tal fine, vengono disciplinate le attività di controllo e monitoraggio degli scarichi contenenti tali sostanze, attraverso la definizione di specifici valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali, maggiormente restrittivi rispetto ai limiti ordinari, ove necessario a garantire un più elevato livello di tutela ambientale.
La normativa individua, inoltre, le categorie di impianti sottoposti prioritariamente alle attività di controllo, con particolare riferimento agli insediamenti industriali, agli impianti di gestione dei rifiuti e agli impianti di trattamento delle acque reflue maggiormente suscettibili di determinare fenomeni di contaminazione, prevedendo l’elaborazione di un piano annuale di controllo e la pubblicazione dei relativi dati.
La legge istituisce altresì il Comitato tecnico scientifico regionale per il monitoraggio delle PFAS, quale organismo di supporto alle attività regionali di analisi, valutazione e monitoraggio del fenomeno, con il compito di favorire il coordinamento tra le strutture regionali competenti e gli enti coinvolti nella gestione ambientale e sanitaria.
L’attuazione delle disposizioni avviene mediante l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Destinatari
-
I soggetti pubblici e privati responsabili degli scarichi contenenti PFAS e la collettività regionale, beneficiaria delle misure di tutela ambientale e sanitaria introdotte dalla legge.
Benefici
-
Il rafforzamento del sistema regionale di prevenzione e controllo dell’inquinamento da PFAS, con effetti positivi sulla tutela dell’ambiente, sulla sicurezza delle risorse idriche e sulla protezione della salute dei cittadini
Adempimenti
-
Articolo 3, comma 4: il dipartimento competente provvede alla elaborazione del piano annuale di controllo e alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Regione Calabria, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data delle rilevazioni effettuate.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Agli interventi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.