Legge regionale n. 23 del 10/7/2026
" Norme per la promozione della sicurezza e dell’educazione stradale e per la disciplina del sistema regionale di monitoraggio dei dati sull’incidentalità stradale. "

Contenuto essenziale
La presente legge disciplina un sistema regionale integrato per la prevenzione e la riduzione dell’incidentalità stradale, nonché per il monitoraggio, l’analisi e la programmazione degli interventi in materia di sicurezza stradale nel territorio della Regione Calabria. La normativa riconosce la sicurezza stradale quale ambito prioritario di intervento regionale, in coerenza con gli indirizzi dell’Unione europea, dell’Organizzazione mondiale della sanità e del Piano nazionale della sicurezza stradale, promuovendo un approccio integrato basato sul principio del “Safe System”, finalizzato alla prevenzione dei rischi connessi alla circolazione attraverso azioni infrastrutturali, tecnologiche, formative ed educative. La legge persegue l’obiettivo di ridurre il numero e la gravità degli incidenti stradali, contenendone gli effetti sociali ed economici, attraverso il miglioramento della sicurezza della rete viaria, la diffusione della cultura della sicurezza stradale, il rafforzamento delle attività di raccolta e analisi dei dati e la realizzazione di un sistema informativo regionale integrato, interoperabile con il Sistema statistico regionale (SiSCal) e con i sistemi informativi nazionali ed europei. A tal fine è istituito il Centro di monitoraggio regionale degli incidenti stradali della Calabria (CRISC), quale struttura tecnica regionale di riferimento per la raccolta, validazione, elaborazione e diffusione dei dati relativi all’incidentalità stradale. Il CRISC opera quale nodo centrale della rete regionale dei monitoraggi, assicurando il coordinamento con i Centri provinciali della sicurezza stradale, il supporto tecnico alla programmazione regionale e il raccordo con i sistemi nazionali di rilevazione, in particolare con l’ISTAT. La legge individua, inoltre, i Centri provinciali della sicurezza stradale quali articolazioni territoriali del sistema regionale di monitoraggio, incaricate della raccolta, verifica e trasmissione dei dati sugli incidenti stradali e del supporto tecnico alle attività di prevenzione e pianificazione degli interventi. Il funzionamento della rete regionale è assicurato attraverso forme di collaborazione istituzionale tra Regione e Province, mediante protocolli e convenzioni, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Sono previste specifiche misure di promozione dell’educazione e della formazione alla sicurezza stradale, con particolare riferimento agli studenti, ai giovani e agli utenti maggiormente esposti al rischio, attraverso la collaborazione con istituzioni scolastiche, enti locali, forze dell’ordine, aziende sanitarie e soggetti del Terzo settore. La legge istituisce altresì la Giornata regionale della sicurezza stradale quale occasione di sensibilizzazione e diffusione della cultura della prevenzione. Nell’ambito delle attività di monitoraggio, il CRISC provvede allo sviluppo e all’aggiornamento della piattaforma regionale per la gestione e l’analisi dei dati sull’incidentalità, favorendo l’impiego di strumenti tecnologici innovativi, sistemi digitali e metodologie di analisi avanzata finalizzate all’individuazione dei fattori di rischio e al miglioramento della capacità programmatoria degli interventi. La disciplina promuove, infine, forme di collaborazione con amministrazioni pubbliche, università, centri di ricerca e altri soggetti qualificati per attività di ricerca, formazione, innovazione tecnologica e sviluppo di soluzioni operative nel settore della sicurezza stradale, nel rispetto del principio di invarianza finanziaria e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Sotto il profilo finanziario, la legge stabilisce che gran parte delle attività siano realizzate mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Per il funzionamento del CRISC è previsto un contributo regionale alla Provincia di Crotone pari a 70.000 euro annui per il triennio 2026-2028, finanziato mediante risorse già stanziate nel bilancio regionale. Infine, la legge introduce una clausola valutativa, prevedendo che la Giunta regionale presenti annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della normativa, sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sull’andamento dell’incidentalità e sull’utilizzo delle risorse disponibili.

Destinatari
  • La collettività regionale e gli utenti della strada; gli enti locali, le forze dell’ordine, le aziende sanitarie e gli enti del Terzo settore coinvolti nell’attuazione delle misure previste.

Benefici
  • La legge mira a migliorare la sicurezza dei cittadini, prevenire gli incidenti stradali e rendere più efficaci le politiche regionali di monitoraggio, educazione e intervento sulla mobilità.

Adempimenti
  • Art. 16, comma 1:la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo Articolo 16, comma 1: la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti in termini di miglioramento della sicurezza stradale e di riduzione dell’incidentalità.

Norma finanziaria
Per la realizzazione delle attività indicate nella presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Crotone un contributo, per la gestione del CRISC, nel limite massimo di 70.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028. Alla copertura finanziaria della somma indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2026-2028, che presenta la necessaria disponibilità.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
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