XII^ LEGISLATURA
COMMISSIONE
ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
N. 13
RESOCONTO SOMMARIO
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SEDUTA DI GIOVEDì 16 GIUGNO 2022
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRO RASO
Inizio
lavori h. 11,55
Fine
lavori h. 13,06
INDICE
CERCHIARA Pietro, Dirigente Settore Politiche della montagna,
foreste e forestazione, difesa del suolo,*
FERRARA
Annamaria, funzionario P.O. Segretariato generale,*
LAGHI
Ferdinando (De Magistris Presidente)
MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)
ARAMINI
Giovanni, dirigente del Settore Parchi ed Aree Naturali Protette,*
LAGHI Ferdinando (De Magistris
Presidente),*
MAMMOLITI Raffaele (Partito Democratico)
STRAFACE Pasqualina (Forza
Italia)
Presidenza
del presidente Pietro
Raso
La
seduta inizia alle 11,55
Approvato
il verbale della seduta precedente, dà avvio ai lavori della Commissione.
Precisato
che la proposta di legge è stata già incardinata nella seduta del 20 maggio,
comunica che nella seduta odierna saranno discussi gli emendamenti presentati.
Illustra
la scheda di analisi tecnico-normativa.
Sottolinea che la proposta di
legge e i relativi emendamenti sono stati esaminati e il Dipartimento non ha
ulteriori osservazioni da porre.
Passa alla votazione
dell’articolato e relativi emendamenti, tutti a sua firma.
Passa all’articolo 1 e
dà lettura dell’emendamento protocollo numero 14642/A07 che recita: “Al comma 1
dell’articolo 1 della proposta di legge regionale n. 58/12^ recante:
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”, il periodo “la finalità di
velocizzare l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dagli articoli 7 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 le
nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico” è sostituito dal seguente
periodo: “il rilascio dell’autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti
del regio decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 nelle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico che non costituiscano bosco ai sensi della legge regionale n.
45/12^”, che, posto in votazione, è approvato.
Sottolineato che nella
discussione generale della proposta di legge erano emerse criticità legate alla
carenza di organico dei Comuni e alle connesse difficoltà tecniche per valutare
i progetti, evidenzia che dall’illustrazione resa dal Dipartimento in quella
circostanza sembrerebbe che la modifica sia dovuta alla carenza di personale e
ribadisce che la soluzione, a suo avviso, non è quella di delegare ai Comuni
bensì quella di incrementare l’organico regionale.
Precisa che la proposta
di legge mira a snellire le procedure in materia di vincolo idrogeologico che
in realtà, in talune circostanze, è superato.
Pone in votazione l’articolo
1, per come emendato, che è approvato.
Passa all’articolo 2 e
dà lettura dell’emendamento protocollo numero 14642/A06 che recita: “Al comma 1
dell’articolo 2 della proposta di legge regionale n. 58/12^ recante:
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”, le parole “aree edificabili
o edificate” sono sostituite con il seguente periodo: “urbanizzate o
urbanizzabili purché non costituenti bosco ai sensi della legge regionale n.
45/12” che, posto in votazione, è approvato, indi pone in votazione l’articolo
2, per come emendato, che è approvato.
Passa all’articolo 3 e
dà lettura dell’emendamento protocollo numero 14642/A05 che recita: “Al comma 1
dell’articolo 3 della proposta di legge regionale n. 58/12^ recante:
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”, dopo le parole “in aree
agricole” sono aggiunte le parole “non boscate” che, posto in votazione, è
approvato; dà lettura dell’emendamento protocollo numero 14642/A02, che
aggiunge il comma 2, all’articolo 3, e recita: “Dopo il comma 1, è aggiunto il
comma 2: “2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative al
rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al regio
decreto 30 dicembre 1923 e della legge regionale 12/10/ 2012 n. 45, dei piani
di taglio di piante forestali ad uso familiare, secondo le indicazioni, le modalità e la documentazione previste
nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale (Norme regionali di
salvaguardia-Vincolo idrogeologico e tagli boschivi) redatte dal
dipartimento regionale competente in
materia di agricoltura, foreste e forestazione e nel relativo regolamento
regionale” che, posto in votazione, è approvato, indi pone in votazione
l’articolo 3, per come emendato, che è approvato.
Dà lettura dell’emendamento protocollo
numero 14642/A03 che inserisce l’articolo 3 bis e recita: “Art. 3 bis (Sanatoria
di abusi edilizi minori in aree di cui all’art. 1) 1. Le opere realizzate sulle
aree sottoposte a vincolo idrogeologico, purché non costituenti bosco art. 4 c.
11 della L.R. 45/12 in assenza della prescritta autorizzazione, possono
ottenere autorizzazione in sanatoria purché le opere siano conformi e ricadenti
negli ambiti previsti dalla presente legge.
2. Il Nulla osta in sanatoria può essere concesso, da parte della competente
struttura Regionale, a condizione che le opere realizzate siano conformi alle
norme vigenti, in materia di vincolo idrogeologico, al momento dell’abuso ed
alle norme vigenti alla data della richiesta. 3. Il rilascio del Nulla Osta di
cui al punto 2 comporta il pagamento da parte del soggetto proponente di una
quota fissa pari a € 500,00 ed una quota variabile pari a € 10,00 per ogni mc
di movimento terra effettuato”.
Evidenziato il senso di
responsabilità della minoranza che con la presenza nell’odierna seduta di
Commissione garantisce il numero legale, sottolinea che a suo avviso nella
formulazione dell’emendamento dell’articolo 3 bis c’è incoerenza.
Sottolinea che gli emendamenti presentati
limitano la portata della legge.
In riferimento all’articolo 3 bis,
evidenzia che non è stata recepita un’osservazione suggerita dal Dipartimento
in merito alle opere di piccole entità.
Fornisce alcuni chiarimenti.
Dà lettura
dell’emendamento 3 bis, riformulato, per tenere conto delle osservazioni del
dipartimento e del Settore assistenza giuridica: “Art. 3 bis (Sanatoria di abusi edilizi minori in aree di cui all’art. 1) 1. Le
opere realizzate sulle aree sottoposte a vincolo di cui i precedenti articoli 2
e 3 della presente legge, purché non costituenti bosco art. 4 c. 11 della L.R.
45/12 in assenza della prescritta autorizzazione, possono ottenere
autorizzazione in sanatoria purché le opere siano conformi e ricadenti negli
ambiti previsti dalla presente legge. 2. Il Nulla osta in sanatoria può essere
concesso, da parte della competente struttura Regionale, a condizione che le
opere realizzate siano conformi alle norme vigenti, in materia di vincolo
idrogeologico, al momento dell’abuso ed alle norme vigenti alla data della
richiesta. 3. Il rilascio del Nulla Osta di cui al punto 2 comporta il
pagamento da parte del soggetto proponente di una quota fissa pari a € 500,00
ed una quota variabile pari a € 10,00 per ogni mc di movimento terra
effettuato”.
Dispone una breve
sospensione.
La seduta sospesa 12,20
riprende alle 12,21
Pone in votazione
l’emendamento, come riformulato, che è approvato, pertanto è inserito
l’articolo 3 bis.
Passa all’articolo 4 e dà
lettura dell’emendamento protocollo numero 14642/A02 che recita: “Al comma 1
dell’articolo 4 della proposta di legge regionale n. 58/12^ recante:
“Disposizioni in materia di vincolo idrogeologico”, il periodo “restituita per
la trasmissione” è sostituito con il seguente periodo “viene trasmessa
dall’amministrazione regionale”, che posto in votazione è approvato, indi pone
in votazione l’articolo 4, per come emendato, che è approvato.
Pone in votazione gli articoli
5 e 6 che sono approvati, indi la legge nel suo complesso, per come emendata,
che è approvata con autorizzazione al coordinamento formale.
(La Commissione approva)
Precisato
che solitamente tali scelte vengono percepite come limitative, contrastanti e
penalizzanti per il territorio, evidenzia che la proposta mira alla
salvaguardia ambientale e alle conseguenti ricadute positive in termini di
economia e occupazione.
Illustra, quindi, la proposta che mira a istituire una riserva naturale nella zona del Fiume Mesima con la finalità di adottare, attraverso una normazione di dettaglio, strumenti e misure di recupero, sostegno, valorizzazione e promozione di un territorio di particolare rilevanza naturalistica, soprattutto dal punto di vista della biodiversità, contraddistinto da un peculiare ecosistema, caratterizzato dalla presenza di eccezionali e rare specie animali e vegetali e da un paesaggio di straordinaria bellezza e ricchezza, che può rappresentare una risorsa enorme per la Calabria, anche dal punto di vista turistico ed economico.
Precisa, quindi, che, per addivenire a tali risultati, gli obiettivi da perseguire con l’istituzione della riserva non si limitano semplicemente a sostenere e conservare un habitat e le diverse specie animali e vegetali che vi albergano e che rientrano tra quelle maggiormente tutelate dalla normativa europea e nazionale, ma puntano, attraverso la salvaguardia dell’ambiente fluviale, al recupero urbanistico, sociale, culturale e paesaggistico dell’intera area, compresa tra i Comuni di Nicotera e San Ferdinando – Rosarno, fortemente penalizzata da enormi e svariati problemi legati alla pervasiva presenza della criminalità organizzata, alla disoccupazione, allo sfruttamento della manodopera immigrata, all’abusivismo edilizio, all’inquinamento dei terreni e dei corsi d’acqua, che beneficerebbero dell’istituzione della riserva.
Ribadisce che l’impianto normativo della proposta rispetta i criteri di competenza di matrice costituzionale, introducendo misure ed azioni di “valorizzazione” della zona finalizzate ad incrementare, potenziare e rafforzare le risorse ambientali, turistiche ed economiche intrinseche allo stesso territorio.
Illustra in dettaglio gli articoli della proposta: l’articolo 1, che prevede l’istituzione della Riserva naturale Foce del fiume Mesima; l’articolo 2, che illustra le finalità; l’articolo 3, che contiene gli obiettivi; l’articolo 4, che stabilisce i confini della riserva; l’articolo 5, che stabilisce che l’ente di gestione deve adottare il “Piano di assetto naturalistico”, secondo le modalità di cui all’articolo 27 della legge regionale numero 10 del 2003, indirizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti stessi, nell’ambito di un uso sostenibile delle risorse; l’articolo 6, che affida la gestione della riserva all’Organizzazione aggregata “WWF Provincia di Vibo Valentia” appartenente alla rete del "WWF Italia Onlus", associazione non avente scopo di lucro da sempre operante sul sito e dunque dotata di una competenza, esperienza e conoscenza adeguata per le azioni che di cui il territorio ha necessariamente bisogno; l’articolo 7, che prevede l’adozione di un regolamento di dettaglio, così come previsto dalla proposta; l’articolo 8, che introduzione di un importante strumento di gestione, di carattere triennale, ovvero il Programma gestionale finalizzato a definire gli interventi e le azioni da attuare per il miglioramento, potenziamento e valorizzazione della riserva, previo parere delle amministrazioni comunali interessate; l’articolo 9, che integra il precedente Programma con quello di carattere annuale contenente le misure programmate e necessarie da realizzare sulla riserva nell’anno successivo, corredato dalla corrispondente previsione di spesa; l’articolo 10, contiene la regolamentazione delle attività di controllo e vigilanza che devono essere esercitate secondo le modalità previste dall’articolo 36 della legge regionale numero 10/2003 nonché gli adempimenti correlati alle stesse, che l’ente di gestione è tenuto a presentare; l’articolo 11 denominato “Tabellazione”, prevede l’obbligo di definire i confini dell’area con apposite tabelle tecniche, nel rispetto della normativa in materia; l’articolo 12, contiene la norma finanziaria; l’articolo 13, l’entrata in vigore.
Illustra
i principali motivi da cui è scaturito il parere favorevole del Dipartimento,
tra cui: il perseguimento degli obiettivi della strategia dell’Unione Europea
sulla biodiversità per la tutela, entro il 2030, del 30 percento del territorio
europeo; il superamento delle maggiori criticità ambientali a livello
regionale, attraverso l’educazione ambientale e l’affidamento a un’associazione
impegnata in tal senso; le conseguenti ricadute ambientali nella Piana di Gioia
Tauro dove maggiore è la pressione agricola con frutticoltura intensiva; lo
sviluppo del turismo sostenibile non solo balneare, ma anche di tipo
naturalistico, sempre più preminente sul territorio nazionale.
Riferisce
che il Comitato tecnico scientifico ha espresso parere favorevole nell’anno
2020.
Infine, segnala la presenza
di un refuso all’articolo 1.
(Vengono auditi:
- il Delegato regionale del
WWF Italia per la regione Calabria;
- l’assessore del Comune di
San Ferdinando, delegato dal Sindaco)
Riconosciuta la rilevanza del lavoro sin qui
svolto dalla quarta Commissione, condivide nel merito i contenuti della
proposta, finalizzata alla tutela dei territori coinvolti, con le ampie
ricadute già illustrate dal proponente, consigliere Laghi. Prendendo spunto
dalle Riserve naturali già esistenti, quale ad esempio quella della Foce sul
Crati, ritiene che dopo la costituzione di una Riserva sia necessario poi
effettuare i controlli e garantire mezzi e strumenti per la sua manutenzione,
puntando anche alla promozione delle sue specificità, attraverso attività
divulgative da svolgere anche nelle scuole.
In merito alla formulazione dell’articolo 6,
pur riconoscendo la valenza a livello nazionale del WWF, prospetta
l’opportunità di prevedere che la gestione della riserva sia affidata anche ad
altre associazioni; altresì, per quanto concerne la partecipazione degli enti
locali, anch’essa prevista nello stesso articolo, ricorda l’iter amministrativo
necessario affinché ciò possa avvenire.
Anche a nome del suo gruppo si dichiara anch’egli favorevole
all’approvazione della proposta e reputa opportuno procedere ad un
approfondimento della proposta.
A nome del suo gruppo, condivise ed
apprezzate le ragioni della proposta e i suoi risvolti sociali ed economico
produttivi, considerato l’ingente patrimonio ambientale esistente in Calabria,
giudica indispensabili opere di manutenzione e cura del territorio. Indi, condividendo
l’impianto della proposta e la sua strategia e considerati gli elementi
introdotti dai consiglieri che sono intervenuti, annuncia il suo voto
favorevole alla proposta e, in particolare, la scelta di affidare la gestione
della riserva al WWF, attesa la sua riconosciuta valenza a livello nazionale.
Ritiene, quindi, fondamentale il coinvolgimento degli enti locali e dei
dipartimenti interessati e si dichiara disponibile a ricercare soluzioni
condivise per migliorare, ove necessario, il testo della proposta.
Precisa, riguardo all’uso del suolo
dell’area interessata dalla Riserva naturale oggetto della proposta che si
tratta di zona prevalentemente umida di foce e che solo il 5 per cento è
interessato marginalmente da zone agricole; altresì, riferisce quali sono le
riserve naturali attualmente istituite in Calabria, precisando a chi è affidata
la gestione di ognuna di esse.
Specifica che anche le riserve citate dal dirigente Aramini sono state
affidate direttamente ad associazioni ambientaliste.
Giudica opportuno un approfondimento della proposta, con un ulteriore
coinvolgimento degli enti locali interessati, indi rinvia il punto.
(La Commissione rinvia)
Esauriti i punti all’ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 13,06
Il Funzionario PO
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo