
XIII^ LEGISLATURA
TERZA COMMISSIONE
SANIT E ATTIVIT SOCIALI E FORMATIVE
N. 14
RESOCONTO SOMMARIO
_________
SEDUTA DI
luned 19 ottobre 2026
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELO BRUTTO
Inizio
lavori h. 12,03
Fine lavori h. 13,40
INDICE
CHIAPPETTA Piercarlo (Forza
Italia)
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area legislativa
LO PRESTI Sara, Dipartimento
per l inclusione sociale, la sussidiariet e il welfare di comunit
MIGNUOLI Mimma, Dipartimento
salute e servizi sanitari
SANTOIANNI
Elisabetta (Forza Italia)
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega
Salvini Calabria)
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area legislativa
NERI Domenico, Dipartimento
salute e servizi sanitari
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area legislativa
PONTORIERI Carmelo, Dipartimento Lavoro, imprese e aree produttive
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
GRECO Filomena (Casa Riformista Italia Viva)
LO PRESTI Sara, Dipartimento
per l inclusione sociale, la sussidiariet e il welfare di comunit
MACCHIONI Dario, Dipartimento Salute e Servizi sanitari
MATTIANI Giuseppe (Lega Salvini Calabria),*
CONGIUSTA Giovanna, funzionaria
dell Area legislativa
GRECO Filomena (Casa
Riformista Italia Viva)
LO PRESTI Sara, Dipartimento
per l inclusione sociale, la sussidiariet e il welfare di comunit
MADEO Rosellina (Partito Democratico),*
TRIPODI Carla Alida, Dipartimento
salute e servizi sanitari,*
Presidenza del presidente Angelo
Brutto
La seduta inizia alle 12,03
Approvato
il verbale della seduta precedente, d avvio ai lavori della Commissione.
Propone
l inversione dei punti all ordine del giorno, trattando i punti 5, 6 e 7,
immediatamente dopo l audizione posta al primo punto.
(Cos resta
stabilito)
CHIAPPETTA Piercarlo (Forza Italia)
Salutati gli
auditi di cui sottolinea il ruolo fondamentale di raccordo tra le istituzioni e
il territorio, evidenzia che il tema della prevenzione rappresenta una priorit
e che le istituzioni hanno il dovere di ascoltare i bisogni dei cittadini, con
particolare attenzione alle fasce pi giovani della popolazione. Richiama,
quindi, l importanza di valutare in modo specifico la fascia d et compresa tra
i 15 e i 19 anni, ritenendo necessario accompagnare i ragazzi fin dall adolescenza
verso una maggiore consapevolezza e cura della propria salute.
Espresso,
quindi, apprezzamento per il progetto pilota realizzato all interno di un
istituto scolastico, che giudica un esperienza significativa e un modello da
valorizzare, sottolinea come le attivit di prevenzione contribuiscano a
garantire migliori prospettive di vita e un maggiore benessere per le nuove
generazioni.
Conclude
manifestando il proprio sostegno all iniziativa, che reputa particolarmente lodevole
per le finalit perseguite e per il valore sociale ed educativo che esprime.
Premesso
che la Commissione sensibile a tali problematiche, dispone l avvio delle
audizioni.
(Vengono auditi:
- l assessora alla salute del
Comune di Cosenza;
- la Presidente dell ASIT
Associazione Sud Italia Trapianti;
- un medico nefrologo di
Cosenza.
Interviene il Presidente della
Commissione)
Comunicato che sono pervenuti degli emendamenti,
cede la parola alla consigliera Santoianni per la presentazione della proposta.
SANTOIANNI Elisabetta (Forza Italia)
Sottolineate le caratteristiche strutturali del
territorio calabrese, in particolare l incidenza dei piccoli comuni localizzati
prevalentemente nelle aree interne e montane, interessati da fenomeni di
spopolamento, invecchiamento demografico e progressiva riduzione dei servizi
essenziali, ricorda le strategie finalizzate alla valorizzazione e al
ripopolamento dei borghi attraverso interventi di rigenerazione territoriale,
sostegno alla residenzialit e promozione di attivit economiche locali.
Ritenuto,
quindi, che il tema dell inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico
rappresenti una priorit delle politiche sociali e sanitarie, evidenzia la
necessit di prevedere interventi multidisciplinari integrati, con il
coinvolgimento del sistema sanitario, educativo e lavorativo, nonch
dell intera comunit .
Evidenzia,
poi, che progetti gi sperimentati favoriscono percorsi di autonomia e
promuovono forme di economia sociale e solidale, valorizzando le produzioni
locali, l artigianato e le attivit culturali.
MIGNUOLI Mimma, Dipartimento salute e servizi
sanitari
Esprime apprezzamento da parte del Dipartimento per
la proposta di legge, riconoscendone
la validit e le finalit perseguite. Manifesta, inoltre, la massima
disponibilit del Dipartimento a collaborare e formula due suggerimenti
migliorativi, ritenuti utili a rafforzare e rendere maggiormente efficace
l impianto della proposta normativa.
Ringrazia il Dipartimento per il prezioso
contributo reso, invitandolo a trasmettere eventuali suggerimenti in largo anticipo,
atteso che nella seduta odierna la proposta sar approvata.
Riferisce che il Dipartimento non ha osservazioni
in merito.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area
legislativa
Riferisce che non vi sono
osservazioni sugli emendamenti.
Pone in votazione gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 che sono approvati all unanimit .
D lettura
dell emendamento sostitutivo a firma della consigliera Santoianni, protocollo
numero 23249/A01, che recita: <<L articolo 10 sostituito dal seguente: Art. 10 (Clausola
di invarianza finanziaria) 1. All attuazione
delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. >>, che posto
ai approvato.
Pone in votazione l articolo 11 che approvato, indi
la proposta di legge nel suo complesso, cos come emendata, che approvata con
autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica che il relatore in Aula sar la
consigliera Santoianni.
(La Commissione approva)
BEVILACQUA Gianpaolo (Lega Salvini Calabria)
Illustra la proposta,
finalizzata all ammodernamento della normativa regionale in materia zootecnica,
alla promozione della filiera corta e al miglioramento degli standard di
benessere animale e sicurezza alimentare, nel rispetto della normativa
nazionale ed europea vigente.
Sottolinea, inoltre, di aver presentato degli
emendamenti sulla proposta di legge.
NERI
Domenico, Dipartimento salute e
servizi sanitari
Riferisce che gli emendamenti presentati sono
stati esaminati e valutati dal Dipartimento competente, risultando coerenti con
l impianto e le finalit del provvedimento. Precisa, tuttavia, che le
disposizioni previste trovano applicazione nell ambito della gestione ordinaria
e che, in caso di emergenza, le procedure ordinarie decadono, poich prevalgono
le misure straordinarie con conseguente sospensione delle attivit previste dal
provvedimento stesso.
FERRARA Annamaria, funzionaria IEQ dell Area
legislativa
Riferisce l assenza di
osservazioni sugli emendamenti.
Pone in votazione l articolo 1 che approvato.
Indi d lettura
dell emendamento all articolo 2, a firma del consigliere Bevilacqua, protocollo
numero 22944/A03, che recita: << All articolo 2, comma 1, le
lettere a), b) e c) sono cos modificate: Art. 2 (Definizioni) Ai fini
della presente legge, si intende:
a) macellazione aziendale: l attivit marginale riservata esclusivamente
a pollame e lagomorfi, localizzata, riservata agli imprenditori agricoli con attivit
zootecnica prevalente per capi nati e allevati in azienda o in aziende del
medesimo comune, per il solo autoconsumo familiare oppure per la vendita
diretta di piccole quantit tramite locali riconosciuti ai sensi dei
Regolamenti dell Unione europea in materia di igiene degli alimenti, nel
rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;
b) macellazione per
autoconsumo: la pratica di abbattimento di animali effettuata dai privati al di
fuori di stabilimenti registrati o riconosciuti, destinata all esclusivo uso
della famiglia dell allevatore, nel rispetto dei limiti quantitativi previsti
dalla normativa vigente;
c) unit di macellazione
mobile (UMM): l unit mobile di macellazione riconosciuta ai sensi del
Regolamento (CE) n. 853/2004, che opera presso i pascoli o gli allevamenti per
garantire una macellazione dignitosa riducendo al minimo lo stress, il dolore e
l ansia dell animale derivanti dal carico e dal trasporto a lunga
distanza. >>.
Indi, pone in votazione
l emendamento, che approvato, e l articolo 2 che approvato per come
emendato.
Pone ai voti
l emendamento all articolo 3, a firma del consigliere Bevilacqua, protocollo
numero 22944/A05, che recita: <<All articolo 3 sostituire la
lettera c) del comma 1 con la seguente: c) alle unit di macellazione
mobile regolarmente riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004
(UMM). >>, che posto ai voti approvato, cos come l articolo 3 per
come emendato.
Pone, quindi, in votazione l emendamento sostitutivo dell articolo 4, a
firma del consigliere Bevilacqua, protocollo numero 22944/A01, che approvato
e recita: <<Sostituire
l articolo 4 con il seguente: Art. 4 (Specie ammesse e limiti)
1) Per la macellazione aziendale consentito esclusivamente
l abbattimento di pollame e lagomorfi nei limiti quantitativi e secondo le
condizioni previste dalla normativa vigente. La vendita diretta delle carni da macellazione
aziendale consentita per piccoli quantitativi, definiti con il regolamento di
cui all articolo 9, nel rispetto della normativa vigente.
3) Per la macellazione per autoconsumo consentita la macellazione di
pollame, lagomorfi, piccola selvaggina allevata, ovini, caprini, suidi e
bovidi.
4) vietata la
commercializzazione delle carni derivanti da autoconsumo. >>
Comunica che all articolo 6 stato presentato un emendamento a firma del
consigliere Bevilacqua, protocollo numero 22944/A06, che recita: <<Sostituire l articolo 6 con il
seguente: Art. 6 (Unit mobili di macellazione UMM)
1) In conformit al Regolamento (CE) n. 1099/2009 e nel rispetto del
Regolamento (CE) n. 853/2004, al fine di eliminare lo stress del carico e del
trasporto degli animali vivi, mediante le UMM possono essere effettuate presso
il pascolo o l allevamento esclusivamente le operazioni di abbattimento e dissanguamento
dell animale; tutte le altre operazioni di macellazione successive al
dissanguamento si effettuano esclusivamente presso il macello riconosciuto ai
sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004.
2) Le carcasse ottenute tramite UMM sono trasferite presso uno
stabilimento di macellazione riconosciuto, per il completamento delle fasi di
macellazione, ispettive e di lavorazione, nel rispetto della normativa vigente
in materia
3) I requisiti dell UMM e le procedure
per la macellazione sono definiti nel regolamento di cui all articolo
9. >>.
Pone in votazione: l emendamento sostitutivo
dell articolo 6, che approvato; l articolo 7 che
approvato; l emendamento sostitutivo dell articolo 8, a firma del consigliere
Bevilacqua, protocollo numero 22944/A02, che approvato e recita: <<Sostituire l articolo 8 con il
seguente:
Art. 8 (Procedure di
controllo e rintracciabilit )
1) Il servizio veterinario dell Azienda sanitaria provinciale (ASP) competente
per territorio informato almeno quattro giorni lavorativi in anticipo
rispetto alla data prevista per la macellazione o l abbattimento.
2) L abbattimento sul posto tramite le UMM e le successive fasi di
macellazione presso il macello riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n.
853/2004 devono avvenire alla presenza del veterinario dell ASP competente per
le visite e le ispezioni previste dalla normativa vigente.
3) assicurata la rintracciabilit
delle carni ai sensi della normativa vigente.>>
Precisa che all articolo 9 stato presentato un emendamento a firma del
consigliere Bevilacqua, protocollo numero 22944/A04, che recita: <<Sostituire il comma 1
dell articolo 9 con il seguente: Art. 9 (Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto della normativa di riferimento vigente, definisce
con regolamento:
a) i requisiti dell UMM e le procedure per la relativa macellazione o
abbattimento;
b) la nozione di piccoli quantitativi di cui all articolo 4, comma 1, in
conformit con la normativa vigente in materia;
c) le tariffe relative agli
adempimenti, ai controlli veterinari, alle registrazioni e ai riconoscimenti
che sono a carico dei soggetti richiedenti. >>.
Pone in votazione
l emendamento che approvato, indi l articolo 9 cos come emendato che
approvato.
Comunica che all articolo 10 stato presentato un emendamento a firma
del consigliere Bevilacqua, protocollo numero 23139/A01, che recita: <<L articolo 10 sostituito dal
seguente: Art.10 (Clausola
di invarianza finanziaria)
1. All attuazione delle disposizioni della presente
legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica >>.
Pone in votazione l emendamento
sostitutivo dell articolo 10 che approvato, indi la proposta nel suo complesso che approvata, cos
come emendata, con autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica che il relatore in Aula sar il
consigliere Bevilacqua.
(La Commissione approva)
Introduce la proposta, finalizzata a consentire alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo delle graduatorie definitive gi approvate dai Centri per l'impiego regionali. Invita, quindi, il rappresentante del Dipartimento Lavoro a esprimere il parere di competenza.
Esprime il parere favorevole del Dipartimento alla proposta, evidenziando che il riutilizzo delle graduatorie ancora efficaci, nell'ambito del medesimo territorio e in relazione a fabbisogni professionali corrispondenti, consentir di evitare la duplicazione degli avvisi pubblici e delle attivit istruttorie. Sottolinea, pertanto, che la disposizione contribuir ad accrescere la celerit delle procedure e l'economicit dell'azione amministrativa.
Riferisce che gli emendamenti presentati recepiscono le osservazioni formulate dall'Area legislativa nella scheda di analisi tecnico-normativa e comunica di non avere ulteriori rilievi da formulare.
Evidenzia la rilevanza della proposta di legge, anche alla luce della propria esperienza professionale nel settore, e chiede di poterla sottoscrivere.
Preso atto dell'assenso della consigliera Iiriti alla richiesta di sottoscrizione avanzata dal consigliere Bevilacqua, precisa che la relativa formalizzazione sar effettuata presso gli uffici competenti.
Passa, quindi, all'esame dell'articolato e illustra l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, protocollo numero 23301/A03, a sua firma, che, introducendo i commi 4-bis e 4-ter all'articolo 12 della legge regionale numero 25 del 2023, prevede che le graduatorie definitive formate dai Centri per l'impiego nell'ambito delle procedure di avviamento e selezione per assunzioni a tempo indeterminato conservano efficacia per un anno dalla data di approvazione e possono essere utilizzate, previo accordo tra le amministrazioni interessate, per ulteriori avviamenti presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle originariamente richiedenti.
Evidenzia che tale possibilit subordinata alla corrispondenza del profilo professionale e dell'inquadramento contrattuale, al rispetto dell'ordine di graduatoria e alla verifica dei requisiti prescritti. Precisa, inoltre, che l'avviamento presso una diversa amministrazione richiede la preventiva disponibilit del candidato e che l'eventuale rifiuto non comporta la decadenza dalla graduatoria.
Riferisce, altres , che la disciplina si applica anche alle graduatorie definitive integrate, formate mediante procedure unitarie con il concorso di pi centri per l'impiego. Sottolinea, infine, che il Dipartimento regionale competente dovr definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, le modalit operative per l'utilizzo delle graduatorie, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Pone in votazione l'emendamento sostitutivo e l'articolo 1, come emendato, che sono approvati all'unanimit .
Illustra, quindi, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, protocollo numero 23301/A02, a sua firma, recante disposizioni transitorie, che estende l'applicazione della nuova disciplina alle graduatorie definitive ancora efficaci alla data di entrata in vigore della legge, limitatamente agli ulteriori avviamenti effettuati successivamente a tale data e per il residuo periodo di validit , facendo salve le posizioni gi acquisite dai candidati e gli effetti delle procedure concluse.
Pone in votazione l'emendamento e l'articolo 2, per come emendato, che sono approvati all'unanimit .
Passa all'esame dell'articolo 3 e illustra l'emendamento al comma 2, protocollo numero 23254/A03, a sua firma, che introduce, dopo le parole regionali competenti le parole e i Centri per l'impiego . Pone, quindi, in votazione l'emendamento e l'articolo 3, per come emendato, che sono approvati all'unanimit .
Pone, quindi, in votazione l'articolo 4 che approvato all unanimit e la proposta di legge nel suo complesso, cos come emendata, che approvata all unanimit con autorizzazione al coordinamento formale.
Comunica, infine, che sar egli stesso relatore in Consiglio.
(La Commissione approva)
Comunica che il Dipartimento agricoltura ha trasmesso parere favorevole e che il Dipartimento competente in materia di asset strategici, pur non partecipando alla seduta, ha espresso condivisione delle finalit sociali dell'iniziativa legislativa, senza formulare osservazioni o rilevare criticit per i profili di competenza.
Invita, quindi, il consigliere proponente a illustrare il provvedimento.
Illustra la proposta di legge, composta da 19 articoli, finalizzata a
promuovere interventi di prevenzione, diagnosi precoce, cura, assistenza, informazione
e sensibilizzazione sulla celiachia, in raccordo con la normativa statale
vigente. Richiama i dati epidemiologici nazionali e regionali, evidenziando la
rilevanza della patologia e la necessit di garantire diagnosi tempestive,
adeguati percorsi assistenziali ed educazione alimentare.
Soffermandosi sui contenuti del provvedimento, illustra gli interventi
previsti in materia di organizzazione della rete assistenziale, erogazione dei
prodotti senza glutine, sicurezza nella ristorazione collettiva, formazione
degli operatori, monitoraggio epidemiologico e inclusione sociale. Evidenzia
l'istituzione del Tavolo tecnico permanente regionale sulla celiachia e del
Registro regionale delle diagnosi, nonch la previsione di una rete regionale
dedicata alla diagnosi, alla presa in carico e al monitoraggio dei pazienti.
Richiama inoltre le disposizioni dirette a valorizzare le produzioni agroalimentari
naturalmente prive di glutine e la clausola valutativa che affida al Consiglio
regionale il monitoraggio dell'attuazione della legge. Riferisce, infine, delle
interlocuzioni avviate con i Dipartimenti regionali competenti e con
l'Universit della Calabria per l'implementazione di ulteriori misure di
sostegno, informazione e screening, suscettibili di essere recepite nel corso
dell'iter legislativo.
Esprime il parere favorevole del Dipartimento alla proposta di legge, ritenendo che il provvedimento consenta di ricondurre a un quadro organico i diversi aspetti sanitari, assistenziali e sociali connessi alla celiachia.
Riferisce che, sulla base dei dati pi recenti disponibili al Dipartimento, in Calabria risultano circa 7.700 persone con diagnosi di celiachia, evidenziando tuttavia che il dato potrebbe essere sottostimato, analogamente a quanto rilevato a livello nazionale.
Reputando complessivamente soddisfacente l'impianto tecnico della proposta e riservandosi di trasmettere ulteriori suggerimenti per il perfezionamento di alcune disposizioni, solleva, tuttavia, perplessit in merito alla neutralit finanziaria delle previsioni relative all'istituzione del Registro regionale della celiachia e all'interoperabilit con i sistemi informativi delle altre Regioni. Evidenzia, quindi, che la realizzazione dei necessari flussi informativi e degli strumenti informatici potrebbe comportare costi aggiuntivi, richiamando l'esperienza maturata nell'utilizzo del registro delle malattie rare per la rilevazione delle diagnosi di celiachia.
Fornisce chiarimenti in merito alle osservazioni formulate dal rappresentante del Dipartimento Salute, evidenziando che la Regione Calabria dispone gi di un significativo patrimonio informativo attraverso i flussi del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) e gli obblighi informativi nei confronti del Ministero della Salute.
Ritiene, pertanto, possibile realizzare il Registro regionale della celiachia mediante l'individuazione, all'interno dei flussi esistenti, di specifiche prestazioni traccianti, idonee a identificare i pazienti interessati, ferma restando la necessit di confermare la diagnosi.
Sottolinea, pertanto, che tale modalit consentirebbe di alimentare il registro attraverso i dati gi disponibili a livello regionale, senza richiedere necessariamente l'inserimento delle informazioni da parte dei singoli medici, contenendo significativamente i costi di attuazione.
Riferisce l assenza di osservazioni da parte del Dipartimento.
Prende atto dell'assenza di rilievi da parte del Dipartimento inclusione sociale e richiama i pareri favorevoli gi trasmessi dai Dipartimenti agricoltura e asset strategici.
Chiede di poter sottoscrivere la proposta di legge, condividendone le finalit .
Esprime anch ella la volont di sottoscrivere la proposta di legge e condivide l'opportunit di contenere i costi connessi all'istituzione del Registro regionale. Evidenzia, tuttavia, che l'attuazione complessiva delle disposizioni previste, con particolare riferimento agli interventi nelle mense scolastiche e negli altri ambiti di inclusione, potrebbe richiedere specifiche risorse finanziarie.
Comunica che l'esame della proposta di legge proseguir in una successiva seduta della Commissione.
Chiede che, nell'ambito dell'iter istruttorio, siano audite anche le associazioni rappresentative delle persone affette da celiachia.
Accoglie la richiesta e comunica che sar programmata una seduta dedicata alle audizioni delle associazioni interessate, previa presentazione di formale istanza. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame della proposta di legge a una successiva seduta.
(La Commissione rinvia)
Comunica che pervenuto un ulteriore emendamento all'articolo 3, aggiuntivo rispetto a quelli precedentemente presentati, e invita la consigliera proponente a illustrarne il contenuto.
Illustra l emendamento che recepisce le osservazioni formulate dall'Area legislativa e tiene conto degli approfondimenti contenuti nella nuova relazione tecnico-finanziaria.
Precisa, poi, che gli interventi proposti sono finalizzati a ricondurre la disciplina nell'ambito delle politiche sociali, escludendo l'introduzione di prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario regionale rispetto ai livelli essenziali di assistenza.
Riferisce che, a tal fine, stata prevista l'applicazione sperimentale delle disposizioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della legge, al fine di verificarne gli effetti e la sostenibilit , tenendo conto dei vincoli finanziari che interessano il sistema sanitario regionale e della necessit di evitare l'introduzione di nuovi oneri per prestazioni ulteriori rispetto a quelle gi garantite dalla normativa vigente.
Illustra, quindi, la previsione di un contributo economico una tantum, fino a un massimo di 3.000 euro per ciascuna beneficiaria, destinato alla copertura totale o parziale delle spese relative ai cicli di stimolazione ovarica, al prelievo ovocitario e alle procedure di crioconservazione degli ovociti per fini sociali, comprensive di un periodo minimo di conservazione da definire mediante apposito regolamento.
Precisa che il contributo potr essere concesso una sola volta per ciascuna beneficiaria e che le procedure dovranno essere effettuate presso centri di procreazione medicalmente assistita o altre strutture autorizzate alla crioconservazione degli ovociti, iscritte al registro nazionale e ubicate sul territorio italiano.
Riferisce, inoltre, che le modalit di presentazione delle domande, la documentazione necessaria, i criteri di accesso al beneficio, anche in relazione all'ISEE e alle fasce di et , nonch le procedure istruttorie e di erogazione del contributo saranno disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 3-bis.
Evidenzia che la proposta stata adeguata ai rilievi formulati nel corso dell'istruttoria e alle disposizioni della normativa nazionale vigente, con particolare riferimento al divieto di maternit surrogata e all'esclusione dell'utilizzo degli ovociti crioconservati per gravidanze destinate a terzi.
Rammenta, poi, che l'iniziativa legislativa stata depositata circa un anno prima e sottolinea come, nel frattempo, il tema della crioconservazione degli ovociti per fini sociali abbia assunto crescente rilevanza nel dibattito pubblico nazionale.
Evidenzia alcune osservazioni tecniche, in particolare: ritiene opportuno limitare il beneficio alle donne fino a 35 anni, con possibile estensione a 37, poich oltre tale et diminuisce progressivamente l efficacia riproduttiva degli ovociti e aumentano i costi e le aspettative che potrebbero non trovare riscontro nei risultati attesi.
Chiede poi di chiarire meglio quali spese siano comprese nel contributo, domandandosi se esso riguardi soltanto la crioconservazione oppure anche farmaci, monitoraggi clinici e anestesia. Solleva inoltre alcune questioni relative ai requisiti di accesso, chiedendo se l ISEE individuato sia aggiornato e se sia opportuno prevedere un requisito minimo di residenza, come avviene in altre regioni.
Comunica che il Dipartimento non ha effettuato ulteriori osservazioni.
Riferisce l assenza di ulteriori rilievi.
Precisa che la scelta di mantenere il testo pi generale possibile nasce dalla volont di non limitare eccessivamente il benefici e che il riferimento alla crioconservazione deve intendersi comprensivo dell intero percorso necessario, inclusi i farmaci e tutte le attivit collegate alla procedura; per quanto riguarda il requisito della residenza, ritiene eccessivamente restrittivo introdurre vincoli temporali troppo rigidi e, sul limite di et , ammette che la valutazione tecnica del Dipartimento sia fondata, pur ricordando di aver inizialmente immaginato una platea pi ampia.
Riguardo ai criteri di priorit per l accesso al contributo, riconosce che la questione merita un approfondimento, esclude, per , che il criterio cronologico possa essere l unica soluzione e ritiene che, eventualmente, andrebbe privilegiata la fascia di et pi prossima al limite massimo previsto.
Osservato che altre leggi regionali utilizzano criteri legati all et o all ordine cronologico di presentazione, chiede quindi se la proposta intenda disciplinare questo aspetto o demandarlo a una fase successiva.
Insiste, pertanto, sulla necessit di mantenere una particolare attenzione al limite anagrafico, che per il Dipartimento rappresenta un elemento rilevante sotto il profilo tecnico e sanitario.
Chiede un chiarimento sul rapporto tra la proposta di legge della consigliera Madeo e quella, di contenuto analogo, presentata dal consigliere Ferrari.
Chiarisce che la proposta del consigliere Ferrari non pu essere approfondita in questa seduta a causa dell assenza del proponente, ma riconosce che i due testi affrontano sostanzialmente lo stesso tema.
Osserva, per , che nel frattempo la Regione Calabria ha gi stanziato risorse per l acquisto della strumentazione necessaria alla crioconservazione nel sistema sanitario pubblico. A suo giudizio, difatti, potrebbe essere pi opportuno sostenere direttamente le strutture sanitarie e i relativi progetti organizzativi piuttosto che prevedere contributi economici alle singole utenti.
Ritiene, inoltre, che aspetti come i criteri di accesso, le spese ammissibili, la priorit delle domande e i requisiti soggettivi dovrebbero essere definiti dai Dipartimenti competenti attraverso specifici bandi, piuttosto che essere dettagliati direttamente nella legge.
Aggiunge, inoltre, che sar necessario approfondire anche il coordinamento con la proposta presentata dal consigliere Ferrari per valutare se procedere con un testo unificato, con un testo base o con altre soluzioni tecniche.
In conclusione, considerata la necessit di ulteriori approfondimenti tecnici, propone di rinviare la proposta di legge a una successiva seduta della Commissione.
(La Commissione rinvia)
Considerata la necessit di ulteriori approfondimenti tecnici e l assenza del consigliere Ferrari, propone di rinviare la proposta di legge a una successiva seduta della Commissione.
(La Commissione rinvia)
Quindi, esauriti i punti all ordine del giorno, toglie la seduta.
La seduta termina alle 13.40
La funzionaria IEQ
Dott.ssa Giada Katia Helen Romeo