Contenuto essenziale
La suddetta legge ha l'obiettivo di favorire gli investimenti sul territorio regionale, attraverso la creazione di un contesto economico favorevole agli insediamenti e l'innalzamento dell'offerta insediativa per le imprese che intendono realizzare progetti qualificati e innovativi.
Con l'inserimento del comma 5-bis nella citata legge del 15 luglio 2011, n.111, il legislatore ha inteso estendere espressamente anche alle Regioni il potere di porre in liquidazione coatta amministrativa gli enti sottoposti alla loro vigilanza.
La vigente legge regionale n. 47/2019, all'articolo 2 "Principi generali per la costituzione dell'Agenzia regionale Sviluppo Aree industriali", prevede che, nel caso si verifichino le condizioni di legge per lo scioglimento o la liquidazione coatta amministrativa del CORAP, al fine di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche previste dalla legge regionale 24 dicembre 2001, n.38,la Giunta regionale istituisca l'Agenzia regionale Sviluppo Aree industriali con legge regionale contenente la disciplina organica della stessa.
Si rende dunque necessario adempiere alle disposizioni normative regionali e nazionali, salvaguardando le funzioni, i compiti e il personale a tempo indeterminato del CORAP in liquidazione.
La presente legge è composta da quindici articoli.
L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità della legge regionale, mediante la quale intende rafforzare i sistemi produttivi calabresi e promuovere l'attrattività degli stessi.
L'articolo 2 istituisce l'Agenzia Regionale Sviluppo Aree industriali della Regione Calabria secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 novembre 2019, n.47.
L'articolo 3 individua le funzioni dell'Agenzia, quale ente strumentale della Regione Calabria.
L’articolo 4 precisa gli organi dell'Agenzia, individuati nel Presidente, nel Direttore quale rappresentante legale e nel Revisore unico dei Conti. L'articolo 5 indica ruolo e compiti del Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale e ha durata triennale.
L'articolo 6 specifica funzioni e attività del Direttore. L'incarico è conferito dal Presidente della Giunta regionale, a seguito dell'espletamento di una procedura idoneativa e ha durata triennale.
L'articolo 7 specifica il ruolo del Revisore unico dei Conti e il supplente ai sensi della normativa vigente.
L'articolo 8 disciplina l'esercizio delle funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, tramite il dipartimento regionale competente. L'articolo 9 illustra i Piani regolatori delle Aree di Sviluppo industriale, approvati dalla Regione.
L'articolo 10 prevede le procedure per l'insediamento delle imprese nelle aree di sviluppo industriale che saranno disciplinate in apposito regolamento regionale, adottato dal Direttore dell'Agenzia.
L'articolo 11 stabilisce che all'interno del regolamento regionale si preveda la facoltà dell'Agenzia di riacquisire i suoli e gli stabilimenti industriali o artigianali realizzati attraverso la procedura espropriativa.
L'articolo 12 individua le norme transitorie nella fase di prima applicazione della legge e fino all'ordinaria individuazione degli organi e al completamento della struttura.
L'articolo 13 indica la norma finanziaria
L'articolo 14 prevede alcune abrogazioni e soppressioni di legge per adeguarne il contenuto alla nuova struttura normativa.
L'articolo 15 dispone l’entrata in vigore della legge, nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
Destinatari
Benefici
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Lo sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi.
Adempimenti
Norma finanziaria
La Regione riconosce all'Agenzia un contributo omnicomprensivo nel limite massimo di 2.700.000,00 euro per l'anno 2024 e di 2.600.000,00 euro nell'anno 2025.