Contenuto essenziale
La presente legge sostituisce l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2017, n. 57.
Le modifiche e integrazioni proposte si rendono necessarie al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale.
Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi approvati restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, all’attuazione di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi. L’articolo 4 della legge regionale n. 57/2017, pur avendo recepito le procedure di alienazione disciplinate dal decreto sopra citato, al primo comma dello stesso ne ha limitato l’attuazione al 30 giugno 2020.
Inoltre appare necessario che il legislatore regionale consenta una congrua proroga per permettere agli enti proprietari di procedere con la predisposizione di specifici programmi di alienazione, che favoriscano la dismissione entro il 30 giugno 2025 degli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50%.
La suddetta legge è composta da tre articoli di seguito elencati - l’articolo 1 reca le modifiche e le integrazioni al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 57/2017; - l’articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria; - l’articolo 3 dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria.
Destinatari
Benefici
Adempimenti
Norma finanziaria
La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.