Legge regionale n. 26 del 9/7/2024
" Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche e integrazioni della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere). "

Contenuto essenziale
La presente legge, intende favorire una forma di turismo autonoma, quella dell'albergo nautico diffuso, capace di attrarre flussi di incoming aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale". Con le modifiche apportate alla legge regionale 7 agosto 2018, n.34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) si dà pieno riconoscimento all'albergo nautico diffuso tra le strutture ricettive extra alberghiere composte da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale. La suddetta legge è composta da otto articoli, di seguito descritti. L’articolo 1 prevede di aggiungere l’albergo nautico diffuso all’elenco delle strutture ricettive extralberghiere. L’articolo 2 disciplina la relativa tipologia in oggetto. L’articolo 3 consente di accedere alle denominazioni aggiuntive. L’articolo 4 consente di rientrare nelle vicende modificative della titolarità. L’articolo 5 contiene integrazioni relative agli adempimenti amministrativi in fase di inizio attività. L’articolo 6 include integrazioni relative alla disciplina tributaria. L’articolo 7 aggiunge un’ulteriore scheda, quale allegato alla l.r. n. 34/2018, relativa alla classificazione. Infine, l’articolo 8 reca la norma di invarianza finanziaria.

Destinatari
  • Gli operatori turistici.

Benefici
  • Il beneficio è di favorire una forma di turismo autonoma, quella dell'albergo nautico diffuso, capace di attrarre flussi di incoming aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale".

Adempimenti
  • I titolari di strutture ricettive adibite ad albergo nautico diffuso che intendono avvalersi della denominazione lusso, charme o luxury presentano una relazione che indichi in maniera chiara i “valori aggiunti” che concorrono all’assegnazione.

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.