Contenuto essenziale
La presente legge in attuazione della normativa, della direttiva del 27 dicembre 2012 del MIUR, della legge n. 170/2010 e di altre disposizioni costituzionali e regionali, riconosce i Bisogni Educativi Speciali (BES) come un’area di svantaggio scolastico più ampia rispetto ai soli deficit. In particolare, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) possono compromettere lo sviluppo dell’individuo e rendere difficoltoso il percorso scolastico. La legge stabilisce interventi educativi mirati e promuove l’inclusione scolastica, favorendo la collaborazione tra Regione, scuole, servizi sanitari, agenzie educative e famiglie.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché dei dati della Banca dati BES e del contributo della Rete BES di cui all’articolo 8, presenta alla competente Commissione consiliare una relazione volta a fornire informazioni elencate nell'art.12, comma 1.
Destinatari
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Gli alunni con alto potenziale cognitivo e con altri bisogni educativi speciali.
Benefici
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La realizzazione della persona attraverso l'istruzione e inclusione scolastica.
Adempimenti
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.