Contenuto essenziale
La legge regionale 14 maggio 2026, n. 13 reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° febbraio 2017, n. 2, concernente l’istituzione dell’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di rafforzarne le funzioni, ampliarne la composizione e definirne più puntualmente gli ambiti di intervento, con particolare riguardo alla tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
La presente legge si compone di sette articoli.
L’articolo 1 modifica il titolo della legge regionale n. 2 del 2017 sostituendo la denominazione “Osservatorio regionale per i minori” con “Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza”, in coerenza con l’ampliamento delle finalità e delle competenze attribuite all’organismo.
L’articolo 2 integra l’articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2017 prevedendo che la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza costituiscano un impegno condiviso tra istituzioni, famiglie e comunità, quale presupposto per la costruzione di una società inclusiva e orientata al miglioramento della qualità della vita.
L’articolo 3 modifica l’articolo 2 della legge regionale n. 2 del 2017 disponendo l’integrazione della composizione dell’Osservatorio mediante l’inserimento di due rappresentanti delle società medico-scientifiche dell’area pediatrica operanti nel territorio regionale.
L’articolo 4 integra l’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 2017 disciplinando le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. In particolare, è previsto che:
a) la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio avvenga a titolo gratuito, senza corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese;
b) l’Osservatorio si riunisca almeno due volte l’anno;
c) le sedute siano valide indipendentemente dal numero dei componenti presenti;
d) le deliberazioni siano assunte a maggioranza semplice dei presenti.
L’articolo 5 modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2017 sostituendo, nei commi interessati, il riferimento ai “minori” con quello all’“infanzia e adolescenza”, in coerenza con la nuova denominazione dell’Osservatorio. Il medesimo articolo dispone altresì l’abrogazione della lettera h) del comma 2 del medesimo articolo 4.
L’articolo 6 integra l’articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2017 prevedendo che l’attività dell’Osservatorio sia finalizzata anche a supportare la Giunta regionale nella predisposizione di direttive rivolte agli enti locali.
L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria stabilendo che dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Nel complesso, l’intervento normativo è volto al rafforzamento delle politiche regionali in materia di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza mediante il potenziamento delle funzioni dell’Osservatorio regionale e il miglioramento del coordinamento tra i soggetti istituzionali coinvolti.
Destinatari
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I bambini, gli adolescenti presenti sul territorio regionale e i soggetti istituzionali incaricati della tutela dei loro diritti, in particolare la Regione, la Giunta regionale, gli enti locali e l’Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza.
Benefici
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La legge rafforza la tutela dei diritti di bambini e adolescenti, migliora il coordinamento tra istituzioni e promuove interventi più efficaci in ambito sociale, sanitario, culturale e sportivo.
Adempimenti
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L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.
Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.