Legge regionale n. 15 del 14/5/2026
" Disposizioni normative in materia di demanio marittimo. "

Contenuto essenziale
La presente legge disciplina le modalità di assegnazione e di proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, con particolare riferimento alle concessioni relative agli stabilimenti balneari. L’articolo 1 prevede che i Comuni costieri verifichino la sussistenza della scarsità della risorsa naturale ovvero di un interesse transfrontaliero certo ai sensi del diritto dell’Unione europea. Qualora ricorra una delle predette condizioni, le concessioni demaniali marittime sono assegnate mediante procedure selettive ad evidenza pubblica. In assenza di tali condizioni, i Comuni possono procedere all’assegnazione delle nuove concessioni nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione, nonché alla proroga delle concessioni in essere per una durata corrispondente a quella prevista per le nuove assegnazioni. La legge prevede, altresì, una proroga straordinaria, per un periodo massimo di cinque anni, in favore delle concessioni balneari interessate da eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel 2026, al fine di consentire il ripristino delle strutture e il recupero degli investimenti necessari.

Destinatari
  • Regione e i comuni costieri.

Benefici
  • Il beneficio più rilevante è la maggiore certezza e stabilità nella gestione delle concessioni demaniali marittime.

Adempimenti
  • L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.