Legge regionale n. 16 del 14/5/2026
" Integrazioni della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo). "

Contenuto essenziale
La legge regionale introduce misure straordinarie per la gestione delle concessioni demaniali marittime nella Regione Calabria, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 2026. In particolare, limitatamente alla stagione balneare 2026 e nei comuni costieri colpiti dai danni, la legge consente, anche in assenza del Piano comunale delle spiagge, la ricollocazione delle concessioni esistenti su aree demaniali alternative. Tale possibilità è riconosciuta su richiesta dei concessionari che non possono più utilizzare le aree originarie perché danneggiate o non accessibili. Le nuove sistemazioni possono essere autorizzate anche in deroga alla distanza minima tra stabilimenti, purché siano rispettate specifiche condizioni, tra cui la garanzia di una quota minima del 30% di spiaggia libera in ciascun comparto. La norma prevede, inoltre, la possibilità di installare strutture sostitutive destinate alla somministrazione di alimenti e bevande, mediante l’utilizzo di impianti già autorizzati, e consente, in determinati casi, anche un ampliamento del fronte mare fino al 20%, al fine di compensare gli effetti dell’erosione costiera. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato alla regolarità dei pagamenti dei canoni demaniali, al rispetto delle norme in materia di sicurezza e agibilità, nonché all’assenza di occupazioni abusive. Infine, i comuni interessati dagli eventi calamitosi sono tenuti a effettuare una ricognizione delle aree, predisporre avvisi pubblici e redigere una nuova planimetria, al fine di coordinare le esigenze degli operatori con la tutela della libera fruizione delle spiagge.

Destinatari
  • I Comuni costieri della Regione Calabria.

Benefici
  • Il beneficio è garantire la continuità operativa degli stabilimenti balneari colpiti dagli eventi meteorologici eccezionali del 2026, consentendo lo svolgimento della stagione balneare attraverso misure temporanee e derogatorie.

Adempimenti
  • L’attuazione della presente legge non richiede l’adozione di provvedimenti attuativi.

Norma finanziaria
Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

* La scheda, elaborata a fini meramente informativi, è sprovvista di qualsiasi valenza vincolante o interpretativa.
La stessa lascia invariati il valore e l’efficacia del testo normativo cui si riferisce.
Si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nell’elaborato o che possano derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.