Al Presidente della Giunta regionale
Premesso che:
- l’articolo 32 della Costituzione sancisce il diritto alla salute, qualificandolo come un diritto inviolabile, fondamentale dell’individuo, oltre ad un interesse primario per la collettività;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza” così come aggiornato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, all’articolo 1 comma 282, ha stabilito il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone informazione periodica al Ministero della Salute. La stessa legge, all’articolo 1 comma 280, ha previsto che il Comitato permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 marzo 2005, deve provvedere a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano di contenimento delle Liste di Attesa. Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” all’art. 41 prevede che gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. Con il decreto ministeriale 20 giugno 2019 è stato istituito presso la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria l’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa;
- in data 21 febbraio 2019 è stato siglato, con Intesa Stato-Regioni, il nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, vigente fino alla stipula di un nuovo Piano, che prevede, tra le altre cose, il rispetto, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, dei tempi massimi di attesa individuati nei loro Piani Regionali di Governo delle Liste di Attesa per tutte le prestazioni erogate sul proprio territorio e che, nel caso in cui al cittadino non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalla Regione, siano attivati i cosiddetti "percorsi di tutela”. Questi sono percorsi di accesso alternativi alle prestazioni specialistiche per consentire, qualora venga superato il tempo massimo di attesa a livello istituzionale, l’attivazione di una specifica procedura, che permetta al paziente residente e per le richieste di prime
prestazioni in classe di priorità di effettuare la prestazione presso un erogatore privato accreditato nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente;
- il PNGLA 2019-2021 sottolinea anche l’importanza della comunicazione e della informazione sulle liste di attesa (in particolare con riguardo alla prenotazione e ai "percorsi di tutela" in caso di sforamento dei tempi massimi) attraverso sezioni dedicate e accessibili sui siti web regionali e aziendali, campagne informative, Uffici Relazioni con il Pubblico (URP), Carte dei servizi e la partecipazione di utenti e di associazioni di tutela e di volontariato.
Considerato che:
- la Regione Calabria ha adottato provvedimenti con specifico riguardo alle liste di attesa e in particolare il decreto del 25 febbraio 2022, n. 13 del Commissario ad acta per il Piano di rientro, con cui è stato adottato il Piano Regionale di Governo delle Liste d'Attesa (PRGLA) che al punto 4 prevede le modalità e la tempistica per il monitoraggio della realizzazione dei Piani di recupero delle prestazioni.
Tenuto conto che:
- la cattiva gestione delle liste di attesa colpisce soprattutto le fasce deboli della popolazione, ovvero i cittadini a basso reddito e scolarità, arrivando a negare troppo spesso l’accesso tempestivo alle cure. La salute dei cittadini non può essere compromessa a causa di carenze strutturali e organizzative.
Preso atto che:
- il sito tematico del ministero della salute dedicato alle liste di attesa nella parte denominata “Monitoraggio tempi di attesa: i siti web delle regioni/province autonome e delle aziende sanitarie” rinvia al sito istituzionale della regione Calabria in cui sono pubblicati solo alcuni dati e informazioni;
- stando alle denunce delle associazioni di categoria, riportate anche da organi di stampa, mancherebbe un sistema informativo trasparente e facilmente accessibile sulla procedura da seguire in caso di ritardo nell’espletamento della prestazione sanitaria richiesta. Si lamenta, al riguardo, l’assenza di una indicazione precisa su come fare, quando le strutture pubbliche non siano in grado di garantire il rispetto dei tempi massimi stabiliti nei Piani Nazionale e Regionale di Governo delle liste d’attesa.
Tutto ciò premesso e considerato INTERROGA il Presidente della Giunta regionale
Per sapere:
se e come intende assumere ogni utile e necessaria iniziativa nei riguardi del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria per ridurre le liste d’attesa nel nuovo PRGLA, la pubblicazione degli esiti del monitoraggio sul vigente PRGLA e l’applicazione e pubblicizzazione dei percorsi di tutela.
31/05/2024
D. TAVERNISE